Cassazione Penale, Ordinanza n. 30500/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso per cassazione impugna il provvedimento del tribunale di sorveglianza che ha confermato la sospensione disposta dal magistrato di sorveglianza e, conseguentemente, ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale precedentemente concesso. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione su tre profili: 1) asserita erronea valutazione di inattendibilità della tesi difensiva, sostenendo una lettura alternativa degli elementi acquisiti; 2) erronea determinazione della pena residua da espiare; 3) illegittima mancata applicazione di una misura alternativa più afflittiva in luogo della revoca. La Corte rileva che tutte le doglianze mirano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che il tribunale aveva motivato in modo coerente e logico sia sulla revoca sia sulla pena residua sia sulla scelta della misura più afflittiva, valorizzando anche la reiterazione di comportamenti negativi e la circostanza che il ricorrente si fosse recato al centro diagnostico in orari incompatibili con l'orario di lavoro svolto presso il Bar La Gioia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero tutti manifestamente infondati o comunque volti a ottenere una diversa e alternativa lettura degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato in calce per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
richiamato implicitamente nella statuizione finale che, in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione del fatto o una alternativa lettura degli elementi istruttori, quando la decisione impugnata abbia dato conto in modo coerente e logico delle ragioni del proprio convincimento.
- La motivazione del tribunale di sorveglianza sulla revoca dell'affidamento in prova è insindacabile in cassazione se fondata su elementi acquisiti e su valutazioni non affette da manifesta illogicità, inclusa la valorizzazione di condotte incompatibili con le prescrizioni della misura.
- La determinazione della pena residua e la scelta della misura alternativa applicabile rientrano nell'apprezzamento di merito e non possono essere rivalutate in cassazione in assenza di evidenti vizi logici o violazioni di legge.
- La reiterazione di comportamenti negativi può legittimare sia la revoca della misura alternativa sia la valutazione di inadeguatezza di soluzioni meno afflittive, ove il giudice dia adeguata motivazione sul punto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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