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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24602/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso con un unico atto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 11/07/2025. Il ricorso censurava, in un primo motivo, la violazione di legge per l'asserita inutilizzabilità e inattendibilità del contenuto di intercettazioni poste a base dell'affermazione di responsabilità. In particolare, si contestava il valore probatorio delle intercettazioni ambientali e della consulenza/trascrizione delle conversazioni captate, sostenendo che le rettifiche apportate in udienza dal perito avrebbero inciso sull'affidabilità dell'elaborato e avrebbero imposto una rinnovazione istruttoria. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità, prive di specificità e meramente riproduttive di censure già esaminate e respinte in appello, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo corretto sulla piena utilizzabilità delle intercettazioni, legittimamente disposte per un reato rientrante tra quelli previsti dall'art. 266, comma 1, lett. a), c.p.p., e sull'irrilevanza delle rettifiche del perito ai fini della attendibilità della consulenza.

Norme richiamate

  • art. 266, comma 1, lett. a), c.p.p.

    intercettazioni ambientali, legittimamente disposte per notizia di reato rientrante tra quelli di cui all'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Le intercettazioni ambientali erano ritenute legittimamente autorizzabili perché disposte in relazione a un reato rientrante nel catalogo previsto dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera riproposizione di doglianze già esaminate e confutate in appello, se non accompagnate da un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
  • La contestazione sull'inutilizzabilità o inattendibilità delle intercettazioni deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza di merito; in difetto, il motivo è aspecifico e inammissibile.
  • Le rettifiche apportate dal perito in udienza alla trascrizione delle conversazioni intercettate non impongono automaticamente una rinnovazione istruttoria, se il giudice di merito le ritiene irrilevanti ai fini dell'affidabilità complessiva della consulenza e motiva adeguatamente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioni
RamiProcesso penale
SottomaterieInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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