Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 608/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella Parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti che Codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate).

Giustizia amministrativa202600302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova pratica e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista, con contestazione dei quesiti n. 4 e n. 6 e delle relative correzioni

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla prova pratica del concorso, consistente in un questionario a risposta multipla, deducendo anzitutto che, con riferimento al quesito n. 4, la risposta indicata dalla commissione come corretta fosse erronea e che fosse invece corretta la risposta da lui prescelta. Con riferimento al quesito n. 6, ha sostenuto che, anche ritenendo corretta la risposta individuata dalla commissione, dovesse considerarsi parimenti corretta la risposta da lui fornita, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, relativamente alle prescrizioni sull'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, nuova correzione o ripetizione della prova, ovvero neutralizzazione dei quesiti contestati.

La decisione

Nel corso del giudizio l'Azienda Sanitaria ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti contestati. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, rideterminando conseguentemente la graduatoria. Il nuovo punteggio ha consentito al ricorrente di raggiungere almeno 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il Collegio ha ritenuto che tale riesame avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato e che ricorresse quindi la cessazione della materia del contendere, non la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente improcedibilità. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, tenuto conto della serialità del contenzioso, del riesame effettuato dall'amministrazione, della natura specialistica e tecnicamente discrezionale delle questioni e della definizione del giudizio in sede cautelare.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.;

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti e all'esito della camera di consiglio.

  • art. 30 c.p.a.

    condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di reintegrazione in forma specifica, rimasta assorbita dalla cessazione della materia del contendere.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    Invocato dal ricorrente in via subordinata in relazione alla tutela dell'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali; il giudice non ha esaminato il motivo nel merito per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 9 del bando di concorso

    soglia per l’ammissione all’orale

    Fissava in 14 punti la soglia minima necessaria per l'ammissione alla prova orale; il nuovo punteggio del ricorrente ha superato tale soglia.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato dal ricorrente, rendendo non più necessaria una pronuncia sull'illegittimità degli atti impugnati.
  • Quando il riesame amministrativo attribuisce ai candidati il punteggio relativo a quesiti contestati indipendentemente dalla risposta fornita e consente al ricorrente di superare la soglia di ammissione alla fase successiva del concorso, l'interesse alla decisione di annullamento e alla riammissione viene integralmente soddisfatto.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale del ricorrente mediante un'attività dell'amministrazione, mentre la seconda riguarda la perdita dell'interesse alla decisione senza necessariamente una piena soddisfazione della pretesa.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando anche il comportamento processuale e amministrativo delle parti, la tempestività del riesame e la serialità del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.