Cassazione Penale, Ordinanza n. 31093/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Roma. Dal testo emerge un motivo unico, incentrato sull'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Il ricorrente ha dedotto censure di fatto, generiche e sostanzialmente riproduttive di precedenti doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha rilevato che tali argomenti non introducono un effettivo vizio di legittimità, ma si risolvono in contestazioni fattuali già valutate con motivazione giuridicamente corretta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'inammissibilità fosse priva di colpa ai sensi del criterio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000. Dal testo non emerge il reato specificamente contestato né una modifica del merito della decisione di appello.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto, perché la censura del ricorrente era generica e di merito e la Corte territoriale l'aveva già correttamente esclusa.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non priva di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze di fatto già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza evidenziare un reale vizio di legittimità.
- Le censure sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non possono risolversi in mere contestazioni generiche o fattuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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