Cassazione Penale, Sentenza n. 30973/2024 del 29/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'affidamento al servizio sociale (misura alternativa). Ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania che aveva rigettato tale istanza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione: il ricorrente ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come rilevato anche dalla dichiarazione resa alla matricola in data 8 gennaio 2024. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendovi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamata la Corte Cost., sent. n. 186/2000), è stato condannato al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Provvedimento deciso il 10 luglio.
Norme richiamate
Stabilisce il regime di rappresentanza/legittimazione per proporre determinati rimedi in sede penale; nel caso di specie è stata ritenuta la violazione perché il ricorrente ha proposto personalmente il ricorso invece di avvalersi della rappresentanza richiesta dalla norma.
Dispone le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al criterio per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di elementi che dimostrino l'assenza di colpa, è legittima l'applicazione di una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende).
Massime di principio
- Se la normativa processuale richiede che un atto sia proposto tramite difensore o secondo specifiche forme di rappresentanza, il ricorso proposto personalmente dal detenuto può essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
- L'inammissibilità per vizi formali o di legittimazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, se ricorre colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
- Prima di proporre ricorsi o impugnazioni, è fondamentale verificare i requisiti di legittimazione e le formalità previste (ad es. procura, difensore nominato, dichiarazioni in matricola); un controllo preventivo evita sanzioni e la perdita della chance processuale.
- La mera volontà del detenuto di impugnare non prevale sulle norme che regolano la forma e la legittimazione degli atti: quando la legge impone rappresentanza, l'atto fatto personalmente dal detenuto è a rischio di inammissibilità.
- In caso di errore procedurale già commesso, è utile valutare tempestive azioni correttive (ad es. conferimento di procura al difensore o istanza di integrazione formale) per tentare di evitare la declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni.
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