Sentenza n. 2350/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e mancato tempestivo rilascio della documentazione richiesta con istanza di accesso del 5 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, avendo notato importanti lavori edilizi nell’area frontistante la propria abitazione, chiedeva al Comune di Catania copia del fascicolo e di specifici atti relativi alle pratiche edilizie, per verificare il rispetto dei parametri urbanistico-edilizi della zona e dei limiti di altezza. Deduceva il mancato riscontro all’istanza di accesso e chiedeva la condanna dell’amministrazione all’esibizione della documentazione. Il Comune sosteneva di avere riscontrato l’istanza entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, ma riconosceva che i files erano stati inizialmente inviati a un indirizzo errato e che un ulteriore invio non era andato a buon fine per l’eccessivo peso degli allegati. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune depositava in giudizio la documentazione richiesta. La ricorrente insisteva per l’accoglimento, sostenendo di non avere ricevuto gli atti e chiedendo l’assegnazione di un termine per consentire l’accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il Comune, con il deposito del 9 luglio 2026, aveva prodotto la documentazione specificamente richiesta — le note del 27 gennaio 2025 e del 27 marzo 2025 e la determina dirigenziale del 2 maggio 2025 — realizzando la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato. Il giudice ha inoltre affermato che la vicinitas della proprietaria rispetto all’intervento edilizio è sufficiente a radicare un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti del procedimento abilitativo del confinante, purché la richiesta non sia meramente emulativa o volta a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa. La richiesta di ulteriore ordine di esibizione è stata ritenuta priva di giustificazione, anche perché la ricorrente non aveva indicato quale documento specificamente richiesto non fosse stato consegnato; il riferimento al generico “fascicolo” non è stato considerato sufficiente. Poiché la produzione documentale è intervenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio e senza un motivo giustificato, il Comune è stato ritenuto soccombente ai fini delle spese. Le spese sono state compensate per metà e poste per la restante metà a carico del Comune, liquidata in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
La posizione del vicino, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, è sufficiente, ai sensi dell’art. 22, l. n. 241 del 1990, a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta.
La vicinitas rispetto a un intervento edilizio conferisce un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti del relativo procedimento abilitativo, senza necessità di dimostrare ulteriori specifiche utilità, purché la richiesta sia concreta e non diretta a un controllo generalizzato sull’amministrazione.
Massime di principio
- La vicinitas del proprietario rispetto a un intervento edilizio confinante o frontistante integra, di per sé, un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti del procedimento abilitativo, quando la richiesta è qualificata e differenziata e non ha finalità meramente emulative o di controllo generalizzato dell’azione amministrativa.
- Quando, nel corso del giudizio di accesso, l’amministrazione produce integralmente la documentazione specificamente richiesta, determinando la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La richiesta di un ulteriore ordine giudiziale di esibizione non è giustificata dopo la produzione degli atti richiesti se il ricorrente non individua concretamente quale documento sia ancora mancante; il riferimento generico a un intero fascicolo non basta a mantenere l’interesse alla decisione.
- La produzione degli atti richiesti soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, in assenza di una giustificazione adeguata, può comportare la soccombenza dell’amministrazione ai fini della regolazione delle spese anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
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