Cassazione Penale, Sentenza n. 51397/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Salerno (19/07/2023) che aveva rigettato la richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 26/06/2023. Il ricorrente contestava che l'ordine fosse stato emesso nonostante la pronuncia della Corte di cassazione avesse annullato con rinvio la sentenza di appello su vari capi (tra cui i capi 1) ultima parte e 5)), lasciando incerta l'individuazione del "reato più grave" e, quindi, della pena base in caso di continuazione; denunciava violazione degli artt. 597, 624 e 656 c.p.p. e l'illogicità della motivazione per aver ritenuto preclusa la possibilità per il giudice del rinvio di individuare un reato diverso come più grave e, conseguentemente, di incidere sulla pena base.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva correttamente ritenuto eseguibile la pena riferita ai reati già irrevocabilmente accertati (in particolare il capo 1), sub a), reato più grave, e il capo 1), sub b), quale satellitare), avendo tale pena i requisiti di certezza e completezza. La Corte ha richiamato il principio di diritto delle Sezioni Unite (Gialluisi) secondo cui è eseguibile la pena relativa a capi non in connessione essenziale con quelli annullati quando sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave e la pena sia determinata in modo certo e non bisognosa di valutazioni ipotetiche. Si è ritenuto che i capi per i quali la cassazione aveva disposto l'annullamento con rinvio erano stati inquadrati come reati satellite e non potevano, nella fattispecie, incidere sull'individuazione della pena base per il reato più grave; inoltre, eventuali questioni sulle circostanze attenuanti non erano state dedotte nei gradi precedenti in modo da rendere censurabile la determinazione della pena. Conseguentemente l'ordine di esecuzione è risultato legittimo e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Richiamato per il principio secondo cui, in caso di annullamento parziale in sede di legittimità, spetta agli organi dell'esecuzione accertare l'eseguibilità e l'individuazione della pena per i capi non in connessione essenziale con quelli annullati; la Cassazione può dichiarare quali parti siano diventate irrevocabili.
Richiamato nella parte relativa al potere del giudice di appello di riconoscere di ufficio le circostanze attenuanti generiche (comma 5) e al fatto che la mancata esercitazione di tale potere non è censurabile in Cassazione in assenza di specifiche deduzioni nei gradi precedenti.
Riferito alle regole procedurali relative all'ordine di esecuzione per la carcerazione e alle competenze del giudice dell'esecuzione nell'accertare l'eseguibilità del titolo esecutivo parziale.
Richiamato nel contesto della possibilità di accertare la continuazione anche in executivis tra reati oggetto di sentenze differenti; usato per spiegare come le modifiche della pena complessiva derivanti dalla continuazione incidano solo una volta che la pena relativa al capo irrevocabile sia certa.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 (Gialluisi)
Principio guida: la pena collegata a un capo può essere eseguita se il reato più grave è stato irrevocabilmente identificato e la pena è certa e completa; l'eseguibilità non può fondarsi su ragionamenti ipotetici e non è impedita dall'esistenza di reati satellite per i quali è stato disposto il rinvio, purché non incidano sulla determinazione irrevocabile della pena.
Massime di principio
- È possibile emettere un ordine di esecuzione basato sulle parti della sentenza divenute irrevocabili anche se altri capi sono stati annullati con rinvio, purché sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave e la pena relativa sia certa e completa sulla base delle decisioni di merito.
- La certezza e la completezza della pena implicano che la quantificazione sia desumibile dalle pronunce di cognizione senza ricorrere a ipotesi; se la pena per il reato più grave è stata fissata in modo immodificabile nel giudizio di rinvio, quella pena è eseguibile anche se la complessiva pena finale potrà variare per effetto della rinnovata cognizione sui reati satellite.
- La possibilità per il giudice del rinvio di modificare la struttura della continuazione o individuare un diverso reato come più grave esiste solo se tale possibilità non comporta una reformatio in peius rispetto alla pena irrevocabile già accertata; in presenza di rischio di reformatio in peius l'esecutività può essere preclusa.
- Il mancato riconoscimento d'ufficio delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di appello non è di per sé censurabile in Cassazione se non è stato dedotto come motivo nei gradi precedenti; pertanto, questioni non sollevate tempestivamente non bloccano automaticamente l'eseguibilità del titolo parziale.
- Se permangono dubbi sostanziali circa l'individuazione del reato più grave o la quantificazione certa della pena derivante dalle statuizioni irrevocabili, il giudice dell'esecuzione deve valutare cautelativamente l'eseguibilità: l'esecuzione può essere sospesa quando l'incertezza rende il titolo inidoneo a costituire un'esecuzione definitiva.
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