Cassazione Penale, Sentenza n. 26644/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/12/2024 che aveva dichiarato inammissibile e comunque rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione dell'oro depositato con il contratto 'Conto Tesoro' stipulato con E.G.M. s.p.a., ovvero del suo controvalore in denaro. La ricorrente sosteneva di essere proprietaria dei metalli preziosi, di aver agito in buona fede, e reclamava la restituzione materiale o il pagamento del controvalore, richiamando altresi le tutele previste dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. per essere meramente ripropositivo di questioni già esaminate e rigettate con provvedimento del 24/11/2023, senza nuovi elementi di novità; inoltre la ricorrente non ha confutato gli effetti preclusivi richiamati dal Tribunale. Il Tribunale ha inoltre osservato che, anche sul piano sostanziale, l'amministratore giudiziario era stato autorizzato a vendere l'oro e a versare il ricavato nel Fondo Unico Giustizia (FUG), per cui i terzi sottoscrittori sono da considerarsi titolari di un diritto di credito da far valere nel procedimento di verifica previsto dagli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 (udienza ai sensi dell'art. 57), e non di un diritto immediato al dissequestro o alla restituzione materiale. E' stato inoltre richiamato che le facoltà contrattuali possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario eventualmente subentrante ex art. 56 d.lgs. 159/2011.
Norme richiamate
Articolo invocato per giustificare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancanza di elementi nuovi e per riproposizione di questioni già decise.
artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011
Prevedono la tutela dei terzi di buona fede e la procedura di verifica dei crediti nei confronti dei beni sequestrati; il Tribunale ha ritenuto che i terzi abbiano diritto di credito da far valere tramite tale procedura.
Norma richiamata dalla difesa come mezzo per il riconoscimento del credito; il giudice ha confermato che il riconoscimento del credito è la via corretta.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiama l'applicabilità delle disposizioni del codice antimafia alla fattispecie processuale in esame.
Regola la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo; indicata come la sede nella quale i terzi devono far valere il loro credito.
Prevede la possibilità che l'amministratore giudiziario subentri e gestisca le richieste contrattuali; il Tribunale ha indicato che eventuali esercizi di diritti contrattuali possono essere indirizzati all'amministratore giudiziario.
Richiamato per la natura dell'appello cautelare: l'impugnazione deve enunciare i punti di censura e i motivi in modo specifico, pena l'inammissibilità.
Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019 (Papaleo)
Giurisprudenza citata che richiede che l'interesse ad impugnare sia concreto e attuale e che l'impugnazione sia idonea a produrre un vantaggio immediato nella sfera giuridica dell'impugnante.
Massime di principio
- Se il bene sequestrato è stato venduto con autorizzazione del giudice e il ricavato versato al FUG, i terzi sottoscrittori hanno di regola un diritto di credito e non un diritto immediato alla restituzione materiale.
- I terzi di buona fede devono far valere il loro credito nel procedimento di verifica previsto dagli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 (udienza ex art. 57) per ottenere il riconoscimento e l'eventuale soddisfacimento.
- Un appello che si limita a riproporre argomentazioni già decise senza elementi nuovi e senza contestare i profili di preclusione è inammissibile (art. 322-bis c.p.p.).
- Per evitare l'inammissibilità occorre dimostrare interesse concreto, attualità e che l'impugnazione possa produrre un effetto immediato favorevole nella sfera giuridica dell'impugnante.
- Se si ritiene che il contratto produca obblighi patrimoniali non soddisfatti, conviene rivolgersi al giudice delegato per la verifica del credito o, quando previsto, presentare le richieste direttamente all'amministratore giudiziario subentrante ex art. 56 d.lgs. 159/2011.
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