Cassazione Penale, Sentenza n. 20164/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 47 Ord. pen. e omessa/insufficiente motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva tenuto conto della sua precedente incensuratezza, del fatto che il reato risaliva al 2011, dell'ammissione di responsabilità e del forte legame familiare (figli) come deterrente alla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente valutato la gravità dei reati, il contenuto negativo delle informazioni fornite dalla polizia e il carattere parziale della revisione critica della personalità del condannato, ritenendo necessaria la prosecuzione dell'osservazione inframuraria per valutare l'affidabilità esterna. La Corte ha richiamato il principio che l'affidamento in prova richiede un processo di emenda significativamente avviato e che l'apprezzamento sulle misure alternative rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali secondo art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
L'affidamento in prova al servizio sociale è misura alternativa finalizzata alla rieducazione; può essere concessa se dall'osservazione della personalità emerge che la misura può contribuire alla rieducazione e prevenire la recidiva. Occorre un processo di emenda significativamente avviato, pur non richiedendo il ravvedimento pieno previsto per la liberazione condizionale.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di riproduzione del motivo nel ricorso per cassazione (esposizione sintetica del motivo).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate a fondamento delle censure di nullità della motivazione e della violazione di norme processuali o sostanziali; la Corte ha ritenuto le censure infondate rispetto alla motivazione del Tribunale.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in prova il giudice valuta la evoluzione della personalità dopo il fatto; non è sufficiente il tempo intercorrente dall'evento o solo la buona condotta in carcere.
- La gravità del reato e informazioni negative da autorità di polizia possono escludere le misure alternative anche se il condannato dichiara responsabilità e mostra legami familiari.
- Non è richiesto il ravvedimento pieno (proprio della liberazione condizionale), ma deve risultare un processo di emenda significativamente avviato e dimostrabile.
- L'apprezzamento sull'idoneità e sulla scelta della misura alternativa è discrezionale del giudice di merito; in cassazione si censura solo la motivazione insufficiente o illogica.
- Chi chiede l'affidamento dovrebbe documentare progressi trattamentali concreti (relazioni, partecipazione a programmi, valutazioni psicosociali positive) e produrre elementi di sicurezza rispetto al rischio di recidiva.
- La mera anzianità del reato o legami familiari non sono di per sé determinanti: è necessario che tali elementi si traducano in fondati indici di reinserimento e affidabilità esterna.
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