Cassazione Civile, Ordinanza n. 20855/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione possessoria promossa da un soggetto che assumeva di essere possessore e proprietario di terreni e beni annessi, dei quali sosteneva l'illegittimo spossessamento da parte di altri soggetti dal 2009. Dopo una fase cautelare con esito oscillante, il Tribunale di Cassino, nel giudizio di merito possessorio ex art. 703, comma 4, c.p.c., rigettava le domande degli originari resistenti e confermava l'ordinanza collegiale che aveva ordinato la reintegrazione nel possesso. Nel corso del giudizio di appello il provvedimento di reintegra veniva eseguito. La Corte d'appello di Roma rigettava l'appello, ma nella sentenza regolava solo le spese del grado di merito, senza statuire sulla richiesta di liquidazione delle spese relative alla fase esecutiva dell'ordine di reintegra, richiesta che la parte vittoriosa aveva formulato nelle conclusioni scritte e ribadito in comparsa conclusionale. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 112, 91 e 669 duodecies c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese della fase esecutiva del provvedimento possessorio e sostenendo che tale omissione non fosse emendabile con correzione di errore materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando la parte che ha ottenuto un provvedimento di reintegra lo esegue nel corso del giudizio di merito e chiede il rimborso delle relative spese, il giudice che definisce la controversia deve pronunciarsi su tale domanda; la mancata statuizione integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e non un mero errore materiale correggibile. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese della fase esecutiva e sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda; la totale pretermissione della richiesta di liquidazione delle spese integra omessa pronuncia
le spese del procedimento contenzioso devono essere regolate dal provvedimento che definisce la controversia
richiamato dal ricorrente in relazione alla fase esecutiva del provvedimento cautelare/possessorio
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il vizio denunciato è stato inquadrato come nullità della sentenza per omessa pronuncia
norma richiamata per il giudizio di merito possessorio successivo alla fase cautelare
richiamato come strumento per il rimborso delle spese di esecuzione dell'obbligo, ma la loro liquidazione va fatta dal provvedimento definitorio della controversia se la questione è devoluta al giudice della cognizione
Massime di principio
- Integra il vizio di omessa pronuncia non la mera assenza di una formula espressa, ma la totale mancata decisione su una domanda o questione ritualmente devoluta al giudice.
- Se, nel corso del giudizio, una parte esegue un provvedimento di reintegra o altro obbligo di fare e chiede il rimborso delle spese di esecuzione, il giudice che definisce la controversia deve pronunciarsi anche su tale domanda nel provvedimento finale.
- La mancata regolamentazione delle spese di una fase contenziosa non può essere sanata mediante correzione di errore materiale quando manca qualsiasi statuizione, espressa o implicita, sul punto.
- Le spese sostenute per dare esecuzione a un obbligo di fare, comprese quelle di rappresentanza tecnica e quelle per le operazioni materiali, possono essere oggetto di rimborso, ma la relativa liquidazione segue la sede processuale in cui la controversia sulle spese è devoluta.
- Quando il giudice omette di provvedere su una richiesta di spese ritualmente formulata, il rimedio è l'impugnazione della sentenza in parte qua, non il procedimento di correzione materiale.
Come è indicizzato
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