Cassazione Civile, Ordinanza n. 08113/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale a seguito di verbale ispettivo, con cui venivano richiesti contributi omessi su due voci: somme corrisposte ai soci lavoratori a titolo di trasferta e somme relative a ore non lavorate, sospensione concordata dell'orario e retribuzioni inferiori ai minimi del contratto collettivo applicato. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima la pretesa contributiva solo quanto ai rimborsi trasferta, confermando invece il rigetto della contribuzione sulle somme non erogate o corrisposte in misura inferiore. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della l. n. 389/1989, dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 423/2001 e dell'art. 6, comma 1, l. n. 142/2001, sostenendo che gli accordi tra cooperativa e lavoratori non potevano incidere sul rapporto contributivo eludendo la regola del minimale contributivo e consentendo retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva/inesistente notificazione al resistente entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c. Dal fascicolo risultava un tentativo di notifica a mezzo posta presso lo studio del difensore della società, con relata recante l'indicazione "irreperibile", ma senza alcuna successiva riattivazione del procedimento notificatorio da parte del ricorrente. La notificazione è stata qualificata come inesistente, perché l'atto non è mai giunto a destinazione né è stato ricevuto da alcuno. Poiché il ricorrente non ha tempestivamente riattivato la notifica dopo l'insuccesso, il termine lungo per impugnare è decorso. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione della controparte.
Norme richiamate
Individua il termine lungo entro il quale deve essere proposta e notificata l'impugnazione; nel caso concreto il suo superamento ha determinato l'inammissibilità del ricorso.
l. n. 389/1989
Richiamata come fonte della disciplina del minimale contributivo invocata dall'ente ricorrente.
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 423/2001
Richiamato come norma pertinente al rapporto contributivo dei soci lavoratori di cooperativa e al minimale contributivo.
art. 6, comma 1, l. n. 142/2001
Richiamato come disposizione relativa al trattamento economico dei soci lavoratori di cooperativa e ai riflessi contributivi.
È richiamato per il limite temporale entro cui, in caso di notificazione non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, va riattivato con immediatezza il procedimento notificatorio.
Cass., S.U., n. 14916/2016
Richiamata per il principio secondo cui la notificazione non compiuta è inesistente quando l'atto non viene mai ricevuto da alcuno.
Cass., S.U., n. 13394/2022
Richiamata per affermare che la fattispecie minima della notificazione richiede la consegna dell'atto.
Cass., S.U., n. 14594/2016
Richiamata per il principio secondo cui, se la notificazione non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivarla con immediatezza e tempestività per conservare gli effetti della richiesta originaria.
Massime di principio
- La notificazione dell'impugnazione è inesistente quando l'atto non perviene mai al destinatario e viene semplicemente restituito al mittente, mancando la consegna, elemento minimo della fattispecie notificatoria.
- Se la notificazione dell'impugnazione non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la parte deve riattivare senza indugio il procedimento notificatorio e compiere tempestivamente gli atti necessari al suo completamento; in mancanza, non si conservano gli effetti della richiesta originaria.
- L'inerzia della parte ricorrente dopo un tentativo di notifica infruttuoso comporta il superamento del termine lungo per impugnare e rende il ricorso inammissibile.
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