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Sentenza

Sentenza del 06/05/2016 n. 9164 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000-2004. La CTR della Puglia, accogliendo l’appello del contribuente contro la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto che era stata provata l’assenza dell’autonomia organizzativa necessaria per assoggettare il contribuente all’imposta. L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva esaminato la definizione agevolata relativa agli anni 2000, 2001 e 2002, dedotta dall’Ufficio nelle controdeduzioni d’appello; con il secondo ha censurato l’accoglimento del rimborso anche per tali annualità, poiché la definizione agevolata avrebbe precluso la restituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: non vi era omessa pronuncia, perché la definizione agevolata era stata prospettata nelle controdeduzioni e non con un motivo d’appello, mentre la CTR aveva comunque deciso l’appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: benché la definizione agevolata possa rendere intangibile quanto dichiarato e precludere il rimborso, essa non risultava accertata dal giudice di merito né era stata dedotta in cassazione con una censura che individuasse specificamente la documentazione probatoria e il contesto della sua produzione, come richiesto dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.800, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione, adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul suddetto punto ed ha anche affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di specifica argomentazione.

    L’omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice abbia totalmente pretermesso una decisione necessaria; non basta che manchi una risposta espressa su una questione, se la decisione adottata ne implica il rigetto o la non esaminabilità. Nel caso concreto, inoltre, la definizione agevolata era stata dedotta nelle controdeduzioni e non come motivo d’appello.

  • Art. 360, n. 4, c.p.c.

    Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità l'omessa pronuncia, comportante violazione dell'art. 112 c.p.c. , perciò error in procedendo ex art. 360 c.p.c. , n. 4, deve essere tenuta distinta da altri vizi come la violazione di legge ovvero la omessa motivazione.

    La denuncia di omessa pronuncia è un error in procedendo da far valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., e va distinta dalla violazione di legge sostanziale e dal vizio di motivazione.

  • Art. 366, n. 6, c.p.c.

    E' vero che secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità l'intervenuta definizione agevolata rende intangibile la situazione esposta nella relativa dichiarazione precludendo qualsiasi rimborso, tuttavia è necessario che l'intervenuta definizione agevolata risulti da un accertamento in fatto operato dal giudice di merito (circostanza nella specie non verificatasi) ovvero sia fatta emergere con la proposizione di una ammissibile censura specificamente riferita ad una documentazione probante l'intervenuta definizione che sia ben individuata quanto ai contenuti ed al contesto processuale nel quale è avvenuta la produzione (siccome richiesto dall'art. 366 c.p.c. , n. 6 e art. 369 c.p.c. , n. 4), circostanza, quest'ultima, anch'essa non riscontrabile nella specie.

    Nel ricorso per cassazione la parte che invoca una definizione agevolata deve individuare in modo specifico la documentazione che la prova, indicandone contenuto e collocazione processuale; in mancanza, la censura non è ammissibile.

  • Art. 369, n. 4, c.p.c.

    E' vero che secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità l'intervenuta definizione agevolata rende intangibile la situazione esposta nella relativa dichiarazione precludendo qualsiasi rimborso, tuttavia è necessario che l'intervenuta definizione agevolata risulti da un accertamento in fatto operato dal giudice di merito (circostanza nella specie non verificatasi) ovvero sia fatta emergere con la proposizione di una ammissibile censura specificamente riferita ad una documentazione probante l'intervenuta definizione che sia ben individuata quanto ai contenuti ed al contesto processuale nel quale è avvenuta la produzione (siccome richiesto dall'art. 366 c.p.c. , n. 6 e art. 369 c.p.c. , n. 4), circostanza, quest'ultima, anch'essa non riscontrabile nella specie.

    La produzione documentale rilevante per la censura deve essere specificamente individuata e resa disponibile secondo i requisiti processuali richiamati dalla disposizione; non è sufficiente affermare genericamente che la definizione agevolata è intervenuta.

Massime di principio

  • Per denunciare omessa pronuncia occorre che il giudice abbia completamente omesso una decisione necessaria; l’assenza di una risposta esplicita su una singola questione non basta se l’esito della decisione ne comporta implicitamente il rigetto o la non esaminabilità.
  • Una questione sollevata soltanto nelle controdeduzioni dell’appello non equivale a un motivo d’appello e la mancata trattazione separata di tale deduzione non configura automaticamente omessa pronuncia, se il giudice ha deciso l’impugnazione.
  • La definizione agevolata può precludere il rimborso relativo alle somme dichiarate, ma chi la invoca in cassazione deve dimostrarne l’effettiva intervenuta definizione e indicare con precisione la documentazione probatoria, i suoi contenuti e la sede processuale in cui è stata prodotta.
  • La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta la condanna alle spese, secondo la liquidazione disposta dalla Corte.

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