Cassazione Penale, Ordinanza n. 18028/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per guida di autoveicolo in assenza di patente perché revocata, con applicazione della recidiva nel biennio. Ha dedotto violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 116, comma 15, D.Lgs. n. 285/1992, oltre a vizio per mancata assunzione di una prova decisiva. In particolare ha sostenuto che la Corte territoriale avesse attribuito valore decisivo alla sola annotazione in banca dati di una precedente violazione del 18.03.2022, senza prova della definitività dell'accertamento, e che avesse omesso di valutare una sentenza del Tribunale di Avellino prodotta dalla difesa, da cui risultava l'assoluzione per quei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nel considerare provata la recidiva nel biennio sulla base della deposizione del teste e della registrazione in banca dati dell'accertamento precedente, richiamando il principio secondo cui non occorre un'attestazione documentale della definitività dell'illecito amministrativo pregresso, essendo sufficiente un idoneo elemento di prova non specificamente contrastato dal ricorrente. Ha inoltre escluso rilevanza all'assoluzione penale per il fatto del 18.03.2022, perché pronunciata per insussistenza del reato e non incidente sull'illecito amministrativo, che resta presupposto sufficiente per la recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e d), c.p.p.
ai sensi dell'art.606, comma 1, lettere b) e d), cod.proc.pen.
norma processuale invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge ed omessa assunzione di prova decisiva
art. 116, comma 15, D.Lgs. n. 285/1992
art. 116, comma 15, D.Lgs. n. 285/1992
disposizione sostanziale contestata come erroneamente applicata in relazione alla guida senza patente e alla recidiva nel biennio
art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
richiamato per affermare che la recidiva nel biennio esclude la depenalizzazione della guida senza patente
ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
prevede, in caso di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per la regola dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna pecuniaria
non è citato espressamente nel testo, ma la valutazione della prova è stata ritenuta immune da vizi logici o giuridici
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, la prova della recidiva nel biennio non richiede necessariamente una formale attestazione documentale della definitività dell'accertamento del precedente illecito amministrativo; può essere sufficiente un elemento probatorio attendibile, se non specificamente contrastato da allegazioni difensive idonee a mettere in dubbio la pendenza o l'impugnazione dell'illecito pregresso.
- L'eventuale assoluzione penale per il fatto precedente non esclude, di per sé, la rilevanza dell'illecito amministrativo presupposto, quando la formula assolutoria attesti soltanto che il fatto non è previsto dalla legge come reato e non incida sull'esistenza della violazione amministrativa.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del compendio probatorio, ove la motivazione della sentenza di merito sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- Ai fini della recidiva nel biennio per guida senza patente, ciò che rileva è la sussistenza di un precedente accertamento amministrativo definitivo dell'illecito, non la definitività di una condanna penale per il medesimo episodio.
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