Cassazione Civile, Ordinanza n. 18246/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di una cooperativa per il pagamento del corrispettivo di prestazioni di sanificazione e pulizia rese presso locali di un policlinico universitario. L’azienda ospedaliera aveva proposto opposizione e la corte d’appello aveva accolto l’eccezione di abusivo frazionamento del credito, rilevando che la cooperativa, in un ristretto arco temporale, aveva promosso più decreti ingiuntivi per crediti relativi al medesimo rapporto contrattuale di durata. La cooperativa ha ricorso per cassazione deducendo violazione di norme processuali e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che l’eccezione di abusivo frazionamento fosse stata dichiarata tempestiva nonostante fosse stata proposta oltre i termini e che comunque la corte territoriale avesse deciso sulla base di una questione non previamente sottoposta al contraddittorio, con conseguente decisione a sorpresa. La ricorrente ha inoltre contestato la concessione della rimessione in termini all’opponente, richiamata dalla corte d’appello in ragione del mutamento giurisprudenziale sull’argomento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso concreto, l’eccezione di abusivo frazionamento non poteva essere utilmente sollevata, né dalla parte né d’ufficio, perché gli elementi documentali posti a suo fondamento non erano già ritualmente presenti in atti e non avrebbero potuto comunque essere introdotti, non essendo stato concesso alcun termine per le produzioni istruttorie. Ha inoltre escluso la ricorrenza dei presupposti dell’overruling e della rimessione in termini, osservando che il tema del frazionamento del credito era da tempo controverso e che, in ogni caso, il mutamento giurisprudenziale non poteva giustificare la tardiva proposizione di un’eccezione volta a ottenere l’improponibilità della domanda avversaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
norma richiamata nell’intestazione del procedimento camerale.
art. 140-bis disp. att. c.p.c.
norma richiamata nell’intestazione del procedimento camerale.
invocato dalla ricorrente in relazione al principio del contraddittorio e alla decisione a sorpresa.
invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
invocato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
invocato dalla ricorrente in tema di preclusioni difensive del convenuto.
quarto comma; sesto comma, nn. 2 e 3
richiamato per escludere la possibilità di ulteriori difese e produzioni documentali e per valutare la tempestività delle allegazioni.
invocato dalla ricorrente in relazione alle preclusioni e alla gestione delle produzioni tardive.
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
invocato a tutela del giusto processo e del contraddittorio.
norma posta a fondamento del motivo di ricorso per nullità della sentenza/procedimento.
richiamato dalla Corte per escludere la rimessione in termini in assenza di causa non imputabile e di imprevedibilità del mutamento giurisprudenziale.
Massime di principio
- L’eccezione di abusivo frazionamento della pretesa creditoria è un’eccezione in senso lato: può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in ogni stato e grado del giudizio, ma solo se gli elementi fattuali su cui si fonda risultano già tempestivamente introdotti in causa.
- La tardività dell’eccezione non può essere sanata mediante rimessione in termini se il mutamento giurisprudenziale invocato non presenta carattere di imprevedibilità e se l’istituto viene utilizzato per giustificare la tardiva proposizione di un’eccezione, anziché l’affidamento incolpevole su un precedente orientamento.
- L’overruling opera in modo restrittivo e richiede un effettivo ribaltamento giurisprudenziale imprevedibile; non può essere esteso a situazioni in cui la questione sia stata a lungo controversa.
- Una decisione che utilizzi un’eccezione fondata su documenti non ritualmente presenti in atti, e comunque non più producibili per effetto delle preclusioni istruttorie, viola il corretto regime processuale delle allegazioni e delle prove.
- Il divieto di abusivo frazionamento del credito non può essere affermato in astratto e prescindendo dalla verifica della base fattuale e documentale già acquisita al giudizio.
- Per declarare improponibile una domanda per frazionamento abusivo occorre che i fatti rilevanti siano già emersi nel processo; in difetto, l’eccezione non è utilmente esercitabile.
- La tutela del contraddittorio non può essere esaminata in presenza di una precedente e decisiva carenza della base fattuale su cui l’eccezione avrebbe dovuto poggiare.
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