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Ordinanza

Ordinanza n. 65/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Responsabile del Servizio per l’Edilizia e il Paesaggio del Comune di S. Pancrazio, privo di protocollo e firmato digitalmente il 13.5.2026, ad oggetto: “Anfrage um Gutachten in Bezug auf den Antrag um ZeMeT mit ESB-Kennummer: 02313570216-08052026-0935 sowie Aufforderung eventuelle Mängel der Anfrage aufzuzeigen”, avente ad oggetto la SCIA presentata dalle ricorrenti per poter installare su una parete della p.ed. 37 C.C. S. Pancrazio un distributore automatico di monopoli di Stato e servizi PagoPa, nonché un’insegna luminosa “T” per la rivendita di monopoli, nonché, in parte qua e per quanto d’occorrenza, 2) dell’ordinanza del Sindaco di S. Pancrazio dd. 30.3.2026, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.

Giustizia amministrativa202600127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sezione autonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale di inibizione dell’attività segnalata mediante SCIA, relativo all’installazione di un distributore automatico di monopoli di Stato e servizi PagoPA e di un’insegna luminosa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori economici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Responsabile del Servizio per l’Edilizia e il Paesaggio del Comune di San Pancrazio che aveva inibito l’attività oggetto della SCIA presentata per installare, sulla parete di un edificio, un distributore automatico di monopoli di Stato e servizi PagoPA e un’insegna luminosa recante la lettera “T”. Sono stati impugnati, per quanto occorresse, anche l’ordinanza sindacale del 30 marzo 2026 e gli atti presupposti, connessi e conseguenti. La questione cautelare riguarda la necessità di acquisire pareri o atti di assenso, in particolare della Soprintendenza ai beni culturali e dell’ufficio competente in relazione alla disciplina del piano di recupero della zona “A”.

La decisione

Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ravvisando un apprezzabile fumus boni iuris. In via sommaria ha rilevato che l’immobile non è sottoposto a vincolo storico-artistico e che, considerata la natura dell’attività segnalata, non trova applicazione la disciplina del piano di recupero che richiede di interpellare l’ufficio per la tutela dei beni culturali e dei valori d’insieme in caso di interventi di risanamento. La mera applicazione alla parete, mediante alcuni tasselli e senza interventi edilizi sulla facciata, del distributore automatico e dell’insegna luminosa non integra un intervento di risanamento ai sensi dell’art. 62 della legge provinciale n. 9/2018; ne consegue che l’acquisizione dei pareri richiesti appare ultronea. Poiché non erano necessari pareri o atti di assenso, il termine di trenta giorni per l’esercizio dei poteri comunali di controllo, previsto dall’art. 77, comma 5, della legge provinciale n. 9/2018, risultava spirato. È stato inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché l’inibizione avrebbe impedito l’offerta continuativa di servizi di rivendita di monopoli di Stato e PagoPA, non presenti nel territorio comunale, privando la popolazione di un servizio di interesse collettivo. L’interesse all’installazione è stato ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla sua inibizione in attesa di un parere non dovuto e comunque non vincolante. La facile rimovibilità dei manufatti ha ulteriormente inciso sul bilanciamento cautelare. È stata sospesa l’esecutività del provvedimento inibitorio; la trattazione di merito è stata fissata per il 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato.

  • art. 62 L.P. n. 9/2018

    Il giudice ha ritenuto che l’installazione del distributore automatico e dell’insegna luminosa, effettuata senza interventi edilizi sulla facciata, non rientri nelle ipotesi di intervento edilizio di risanamento previste dalla disposizione.

  • art. 77, comma 5, L.P. n. 9/2018

    Prevede il termine di trenta giorni per l’esercizio dei poteri comunali di controllo sulla SCIA; il termine è stato ritenuto decorso poiché non erano necessari pareri o atti di assenso.

Massime di principio

  • L’installazione su una parete di un manufatto mediante tasselli, in assenza di interventi edilizi sulla facciata, non integra di per sé un intervento edilizio di risanamento quando non rientra nelle fattispecie previste dalla disciplina provinciale applicabile.
  • Quando l’intervento segnalato non richiede pareri o atti di assenso di altre amministrazioni, il termine previsto per l’esercizio dei poteri comunali di controllo sulla SCIA decorre senza che l’amministrazione possa differirne la scadenza mediante la richiesta di pareri non necessari.
  • In sede cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nell’impossibilità di offrire alla collettività servizi di interesse pubblico non altrimenti disponibili nel territorio, soprattutto quando l’intervento autorizzato di fatto è facilmente rimovibile e il rischio di pregiudizio per l’amministrazione è contenuto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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