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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12238/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Agrigento del 17/11/2023 che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva esteso il sequestro preventivo (già disposto dal G.i.p. con decreto del 20/10/2023 per le ipotesi di truffa) anche ai capi di imputazione relativi a estorsioni aggravate (capi 1), 3), 5), 7), 9) e 11)). I ricorrenti deducono in particolare: 1) l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per carenza di interesse (e con riferimento anche all'art. 322-bis), posto che il G.i.p. aveva già emanato il sequestro nella misura richiesta e quindi il PM non poteva conseguire alcuna utilità concreta dall'appello; 2) carenza di motivazione in ordine al periculum in mora, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., con richiamo ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza Ellade, Sez. U.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza di interesse del pubblico ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva esteso il sequestro ai capi 1), 3), 5), 7), 9) e 11). Di conseguenza è disposta la formale restituzione dei beni agli aventi diritto per quanto concerne i capi sopra indicati. Tuttavia la restituzione ha portata meramente nominale, in quanto i medesimi beni restano assoggettati al sequestro cautelare già disposto con decreto del G.i.p. del 20/10/2023 a titolo di truffa. I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui l'interesse ad impugnare è condizione di ammissibilità: deve esistere un pregiudizio concreto eliminabile mediante l'accoglimento dell'impugnazione e un'utilità attuale per l'impugnante. Nel caso di specie il pubblico ministero non ha dimostrato un interesse attuale e concreto, essendo già stato soddisfatto nella misura richiesta dal G.i.p.

  • art. 322-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato in sede di censure difensive come causa di inammissibilità dell'appello, ma la Corte ha deciso la questione in base al più generale requisito dell'interesse ad impugnare (art. 568), ritenendo irrilevante la qualificazione formale dell'impugnazione ove manchi l'interesse concreto.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare carente motivazione sul periculum in mora. La Corte ha ritenuto il motivo assorbito dalla decisione sull'inammissibilità per mancanza di interesse e dunque non ha esaminato nel merito la questione della specifica motivazione sul periculum in mora.

  • art. 274, cod. proc. pen.

    Richiamato tramite la giurisprudenza citata per spiegare che, quando una misura è fondata su più esigenze, la doglianza su una sola di esse può essere inammissibile se la sussistenza di un'altra esigenza rende comunque efficace la misura. Il principio è stato utilizzato analogicamente per valutare l'interesse a impugnare.

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Citada tra le norme richiamate dai ricorrenti nella doglianza processuale; la Corte ha valutato la questione dell'ammissibilità soprattutto in termini di interesse sostanziale e processuale all'impugnazione come previsto dall'art. 568, senza accogliere la tesi che l'appello fosse ammissibile per mero profilo formale.

Massime di principio

  • L'appello del pubblico ministero è ammissibile solo se il PM dimostra un interesse attuale e concreto: ossia che l'accoglimento dell'impugnazione possa produrre un vantaggio pratico e diretto per la sua posizione (non è sufficiente la pretesa astratta di correttezza giuridica).
  • Se il provvedimento gravato ha già soddisfatto nella sostanza le richieste dell'impugnante (es. sequestro disposto nella misura e sui beni richiesti), l'appello finalizzato a ottenere la stessa misura su altri titoli di reato è in genere privo di interesse e quindi inammissibile.
  • L'interesse ad impugnare va valutato confrontando gli effetti concreti dell'ordinanza impugnata con quelli che effettivamente l'eventuale provvedimento del giudice ad quem potrebbe produrre: deve emergere una utilità effettiva e attuale.
  • Anche se la Corte ordina la restituzione formale dei beni dopo annullamento dell'atto che li aveva vincolati, la concreta disponibilità dei beni può rimanere pregiudicata da altri provvedimenti di sequestro già esistenti; occorre valutare la situazione cautelare complessiva.
  • Le censure sulla carenza di motivazione in materia di periculum in mora richiedono argomentazione specifica e adeguata (in linea con la giurisprudenza di legittimità), ma tali questioni possono rimanere inevase se l'impugnazione viene dichiarata inammissibile per mancanza di interesse.

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