Cassazione Civile, Sentenza n. 3153/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Masseria Grande S.r.l. contestava principalmente la propria chiamata in causa e il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo nullità dell'atto di chiamata per mancata indicazione di causa petendi e petitum e l'assenza dei presupposti per l'integrazione del contraddittorio. Contestava inoltre la decisione che aveva ritenuto inadempiente la promittente venditrice e non il promissario acquirente, l'omesso esame di fatti decisivi (tra cui la nota del 25-1-2000 e la consulenza tecnica), la presunta trasformazione non consentita delle domande in corso di causa (mutatio libelli) e diverse questioni di merito relative alla risoluzione del contratto preliminare e al risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale di Masseria Grande S.r.l. e il ricorso incidentale delle consorti Mongiò. Ha ritenuto legittima la chiamata in causa ai sensi degli artt. 107 e 111 c.p.c. in quanto Masseria Grande era successore a titolo particolare nel diritto controverso e poteva essere chiamata anche iussu iudicis; ha respinto le doglianze sulla presunta nullità dell'atto di chiamata, sull'omesso esame di fatti e sulla motivazione apparente, confermando che la Corte d'appello ha esaminato analiticamente le contestazioni e correttamente valutato l'insieme dei comportamenti delle parti. Ha inoltre osservato che la mancata accatastamento del fabbricato non era in sé ostativo al rogito ma comportava oneri e rischi a carico dell'acquirente, e che i pagamenti effettuati dagli acquirenti rendevano non prevalente la loro inadempienza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato infondato o inammissibile a seconda dei profili; la Corte ha condannato la ricorrente e le ricorrenti incidentali al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato il concetto di 'diritto controverso' e la nozione di successione a titolo particolare: l'acquirente dell'immobile intervenuto nel processo va considerato successore nel diritto controverso e può essere chiamato in causa anche iussu iudicis per concentrare la tutela degli interessi correlati nello stesso procedimento.
Consente al giudice di integrare il contraddittorio chiamando in causa un terzo; la Corte ha ritenuto legittima la chiamata in causa discrezionale a carico di Masseria Grande e insindacabile in sede di merito e di legittimità.
Riguarda l'azione di adempimento coattivo (esecuzione in forma specifica) per contratti a obbligazioni di fare: la domanda ex art. 2932 era stata rigettata in primo grado per impossibilità del trasferimento; la Corte ha rilevato che quella pronuncia non rendeva inammissibile l'esame delle ulteriori domande risarcitorie successive.
art. 163 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
Richiamato nella censura sulla presunta nullità dell'atto di chiamata; la Corte ha ritenuto che l'atto di chiamata conteneva la causa petendi e il petitum essenziali e che le eccezioni avanzate attenevano al merito.
Riguarda l'omessa pronuncia di questioni rilevanti: la Corte ha escluso violazione dell'art. 112, perché la Corte d'appello ha esaminato le questioni pertinenti e ha motivato compiutamente le sue scelte, non sussistendo un omesso esame rilevante.
Norma sulla risoluzione del contratto per inadempimento: la Corte ha valutato che il termine per il pagamento non era stato qualificato come essenziale e che, considerati i pagamenti effettuati e il comportamento delle parti, non poteva ritenersi preponderante l'inadempimento del promissario acquirente.
Regola le modalità di domanda risarcitoria e risolutoria: utilizzata nel ragionamento sulle domande proposte e sulla loro tempestività/ammissibilità.
Richiamata nelle doglianze di chi chiedeva la restituzione del bene alla proprietaria; la Corte ha ritenuto la questione superata dalla pronuncia definitiva eseguita nel frattempo.
artt. 100, 101, 102 cod. proc. civ.
Richiamati nelle censure processuali relative alla decisione del giudice di chiamare il terzo; la Corte ha ritenuto che le valutazioni di opportunità spettino al giudice di merito e siano sindacabili limitatamente ai vizi di diritto, non emersi nel caso.
artt. 1362, 1366 cod. civ.
Richiamati in relazione alla valutazione dell'atto e delle prove/documenti; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito della Corte d'appello fosse adeguata e non apparente.
Norma sul risarcimento del danno per inadempimento: evocata nelle censure incidentali ma non ritenuta idonea a ribaltare le conclusioni di merito già motivate dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- Se un terzo acquista l'immobile oggetto di un contratto preliminare, il giudice può chiamarlo in causa ai sensi dell'art. 107 c.p.c. e considerarlo successore nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; tale scelta discrezionale del giudice è difficile da sindacare in sede di appello e Cassazione salvo vizi di diritto.
- La qualificazione del termine contrattuale come essenziale è determinante per la risoluzione di diritto: in assenza di clausola di essenzialità o di comportamento che renda il termine essenziale, pagamenti successivi e la consistenza dell'adempimento parziale possono escludere la risoluzione per inadempimento del compratore.
- La mancata accatastamento di un fabbricato non sempre impedisce il rogito, ma grava sull'acquirente oneri, costi e rischi maggiori; la mancanza catastale può essere motivo di criticità per il notaio e per il valore fiscale, e quindi incide nella valutazione del comportamento delle parti.
- Le modifiche delle domande nel corso del giudizio (mutatio libelli) e le domande risarcitorie introdotte tardivamente possono essere dichiarate inammissibili se non adeguatamente fondate e tempestive; il giudice di merito deve valutare la tempestività e la rilevanza delle nuove allegazioni.
- La Corte di merito deve argomentare in modo analitico la comparazione degli inadempimenti reciproci nei contratti sinallagmatici: per pronunciare la risoluzione occorre valutare quale inadempimento sia prevalente in termini di gravità e incidere sul sinallagma.
- Le questioni processuali sull'integrazione del contraddittorio e sulla legittimazione passiva del terzo chiamato restano nel perimetro della discrezionalità del giudice di merito e richiedono censure specifiche e pertinenti per essere accolte in Cassazione.
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