Cassazione Civile, Sentenza n. 3093/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Regione Campania ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Campania n.2168/2023 che aveva accolto l'appello di Facomgas relativo al diniego di rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata nel 2018. I motivi di cassazione erano tre: (1) violazione del principio della rilevabilità d'ufficio della decadenza e mancata valutazione da parte dei giudici di merito dell'eccezione di decadenza/termine biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso (art. 14, comma 3, d.lgs. n. 504/1995); (2) errata attribuzione dell'onere della prova circa la traslazione dell'imposta sul consumatore finale (violazione norme probatorie e principio di cui all'art. 29, co. 2, legge n. 428/1990); (3) violazione del diritto dell'Unione europea per aver ritenuto l'IRBA compatibile con la Direttiva 2008/118/CE, nonostante la decisione della Corte di Giustizia UE (C-255/20) che aveva escluso la «finalità specifica» di imposte regionali analoghe. La Regione sosteneva altresì che la legge regionale prevedeva una destinazione specifica del gettito (fondo per le Aziende sanitarie locali) che le avrebbe conferito compatibilità con la direttiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla Regione Campania. In particolare: - ha respinto le eccezioni procedurali della Regione relative a procura e formalità, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sul requisito di congiunzione della procura al ricorso; - ha dichiarato inammissibile la censura sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza per difetto di specificità e per mancata indicazione puntuale degli atti e delle prove; - sul merito, ha confermato i principi consolidati secondo cui l'IRBA è un'imposta di consumo dovuta dai concessionari/titolari dell'impianto al momento dell'immissione in consumo e che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 428/1990 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale, l'onere di provare la traslazione dell'imposta sul consumatore finale (fatto impeditivo del diritto al rimborso) grava sull'Amministrazione finanziaria e non può essere dimostrato mediante presunzioni generiche; la prova può fondarsi su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (es. specifiche voci di bilancio ove l'imposta sia espressamente computata nei costi di produzione), ma non sul solo assunto che l'imposta «di norma» venga traslata; - ha confermato la decisiva efficacia interpretativa della Direttiva 2008/118/CE e dell'ordinanza C-255/20 della Corte di Giustizia UE, che hanno escluso la «finalità specifica» delle imposte regionali sulla benzina come quella in esame, e ha affermato il potere/dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna contrastante anche con riferimento ai rapporti sorti prima della soppressione formale del tributo. Conseguentemente la sentenza di merito che aveva accolto la richiesta di rimborso della Facomgas è stata sostanzialmente confermata e il ricorso della Regione è stato rigettato; la Regione è condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, legge n. 428 del 1990
I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni
La Corte interpreta la norma nel senso che, ai fini del rigetto del rimborso per traslazione dell'onere, grava sull'Amministrazione l'onere di provare la traslazione su terzi mediante elementi concreti e non con presunzioni generiche; la norma non legittima l'uso di presunzioni 'id quod plerumque accidit'.
Direttiva 2008/118/CE (art. 1, par. 2)
Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta
La Corte richiama l'interpretazione della Corte di Giustizia UE (C-255/20) secondo cui 'finalità specifica' non si identifica con un mero scopo di bilancio: occorre un nesso diretto tra utilizzo predeterminato del gettito e finalità (es. tutela ambientale/salute) o una struttura impositiva diretta a scoraggiare il consumo; in mancanza, l'imposta è incompatibile con la direttiva e va disapplicata.
art. 17, d.lgs. n. 398 del 1990
Norma statale di fondamento che consentiva alle regioni di istituire l'imposta regionale sulla benzina; la Corte ne ricorda la funzione normativa originaria ma sottolinea che l'eventuale contrasto con il diritto UE comporta la disapplicazione delle norme che ne discendono.
art. 3, legge regionale Campania n. 28 del 2003
La norma regionale istitutiva dell'IRBA prevedeva la destinazione parziale del gettito a fini sanitari per specifici anni; la Corte ritiene però che tale previsione non costituisce una 'finalità specifica' ai sensi della direttiva perché è riconducibile a finalità di bilancio, limitata nel tempo e non dotata del nesso diretto richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.
art. 1, comma 628, legge n. 178 del 2020
L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ... sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
La Corte osserva che, nonostante la previsione di 'salva effetti' per obbligazioni già insorte, l'incompatibilità con il diritto UE impone la disapplicazione della norma interna anche con riferimento ai rapporti ancora pendenti, nei limiti indicati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.
art. 14, terzo comma, d.lgs. n. 504 del 1995
La disposizione è richiamata quale norma che fissa termini di decadenza per le istanze di rimborso; la Corte segnala che questioni di decadenza devono essere dedotte e riproposte con specificità nei vari gradi per poter essere valutate, e che la Regione non ha soddisfatto l'onere di specificazione in cassazione.
giurisprudenza Corte di Giustizia UE (causa C-255/20, ordinanza 9.11.2021)
La sentenza unionale è decisiva per affermare che le imposte regionali sulla benzina analoghe all'IRBA non perseguono in linea generale una 'finalità specifica' ai sensi della Direttiva 2008/118/CE e pertanto risultano incompatibili con il diritto UE; il diritto interno contrastante deve essere disapplicato.
Massime di principio
- In materia di rimborsi di imposte di consumo (accise/analoghe): il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione è il fornitore/concessionario (soggetto passivo tributario); il consumatore finale normalmente agisce con azione di ripetizione verso il fornitore, salvo casi eccezionali di impossibilità o eccessiva difficoltà.
- L'onere di provare la traslazione economica dell'imposta sul consumatore finale (fatto impeditivo al rimborso) incombe sull'Amministrazione finanziaria: non sono ammesse presunzioni generiche; la prova può fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti (es. apposita rilevazione contabile che dimostri l'inclusione dell'imposta nel prezzo ai fini della determinazione del costo/ricavo).
- L'iscrizione dell'imposta tra le voci di bilancio non ha di per sé valore probatorio definitivo della traslazione; tale iscrizione acquista rilevanza probatoria significativa se la collocazione contabile dimostra concretamente che l'imposta è stata conteggiata nel prezzo praticato (es. voce costi di produzione specifica).
- Se una norma interna (statale o regionale) è incompatibile con una direttiva UE dotata di efficacia diretta (come la Direttiva 2008/118/CE nella materia delle accise), il giudice nazionale deve disapplicare la norma contrastante anche con riguardo a rapporti sorti anteriormente, nei limiti stabiliti dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
- Ai fini della prova e dell'istruttoria, non è sufficiente per l'Amministrazione limitarsi ad affermare una traslazione 'automaticamente' o 'di regola'; occorre indicare elementi concreti (contratti, listini che evidenzino l'incidenza dell'imposta, analisi economiche) che consentano di valutare l'eventuale arricchimento del soggetto che chiede il rimborso.
- Le questioni processuali (decadenze, oneri formali come procura) devono essere sollevate con specificità e tempestività nei vari gradi: omissioni o formulazioni generiche possono determinare inammissibilità delle censure in cassazione o la perdita di domanda in sede di appello.
- In presenza di contrasto tra norme regionali e diritto UE, la semplice previsione di destinazione parziale del gettito a fini generali di bilancio (es. fondi sanitari senza nesso diretto con la riduzione dei costi ambientali/di salute connessi al carburante) non basta a qualificare la norma come dotata di 'finalità specifica' ai sensi della direttiva.
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