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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10371/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguardava esclusivamente i capi 3 e 4 relativi alla rapina e lesioni ai danni di Aurili Enrico. Il difensore ha censurato l'attendibilita della persona offesa per incongruenze e modifiche nelle dichiarazioni, l'apparente contrasto tra le immagini di videosorveglianza (che avrebbero mostrato un gruppo di tre aggressori e Antonucci in direzione opposta, non travisato) e la ricostruzione giudicata dagli imputanti, l'omessa confutazione degli elementi che possono indicare la dissociazione di Antonucci dal gruppo e la violazione del principio del ragionevole dubbio. Si deduceva altresi che la Corte di merito avrebbe fondato la condanna su presunzioni e non su una ricostruzione temporale e topografica adeguata per escludere la possibile partecipazione di Antonucci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul terzo motivo: ha dichiarato insufficiente la motivazione della Corte d'appello in quanto quest'ultima si era basata su presunzioni (in particolare sull'inverosimiglianza che un quarto soggetto si fosse unito al gruppo ripreso) senza chiarire il lasso di tempo tra l'uscita di Antonucci dall'inquadratura e l'aggressione, né la conformazione dei luoghi che avrebbe permesso o escluso il suo eventuale raggiungimento degli altri. Per contro, i motivi che attaccavano l'attendibilita' della persona offesa sono stati ritenuti inammissibili nel senso che la Corte d'appello aveva fornito motivazione congrua sulla credibilita' del teste e la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate, fondare la condanna. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio sui capi interessati.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen., comma terzo

    art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    La Corte osserva che le regole di questo articolo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono da sole fondare la condanna se il giudice motiva adeguatamente sulla credibilita soggettiva del dichiarante e sull'attendibilita intrinseca del racconto, con un grado di scrutinio piu penetrante rispetto a quello per i testimoni comuni

  • principio del ragionevole dubbio

    Richiamato implicitamente: la motivazione penale deve escludere ragionevoli dubbi e non puo' fondarsi su mere presunzioni non verificate oggettivamente; l'assenza di adeguata ricostruzione temporale e topografica che concili testimonianze e filmati può giustificare annullamento

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole reggere una condanna solo se il giudice fornisce motivazione specifica e penetrante sulla loro credibilita e attendibilita intrinseca
  • La Corte di merito ha ampio margine di apprezzamento nella valutazione dell'attendibilita dell'offeso, ma non puo' fondare la decisione su presunzioni non verificate rispetto a evidenze obiettive come filmati
  • Se esistono riprese video che sembrano collocare l'imputato in posizione incompatibile con la partecipazione al reato, la motivazione deve esplicitare tempi, distanze e conformazione dei luoghi per dimostrare l'impossibilita' di dissociazione
  • Contraddizioni formali o varianti nella dichiarazione della vittima non determinano automaticamente inattendibilita; conta la valutazione motivata del giudice sulla attendibilita complessiva
  • L'omessa o insufficiente confutazione di elementi probatori favorevoli alla difesa, o la mancanza di verifica temporale/locale degli elementi oggettivi, puo' determinare annullamento con rinvio da parte della Cassazione
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe puntare a mettere in evidenza discrepanze oggettive tra testimonianze e prove video e a chiedere che la motivazione di merito chiarisca la dinamica temporale e spaziale degli eventi

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