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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03162/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna dell'11 marzo 2025. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione erano, in sostanza, la riproposizione delle censure già formulate in appello e già disattese dal giudice territoriale. La Corte rileva inoltre che i primi due motivi avevano natura meramente fattuale, poiché miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e degli elementi di prova già esaminati nei gradi di merito, attività non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi ritenuto privo di specificità e volto a sollecitare una nuova lettura del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i motivi erano reiterativi delle censure di appello senza confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e che le doglianze sui primi due motivi chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; la pedissequa riproposizione dei motivi di appello, senza confronto con la motivazione di rigetto, determina inammissibilità per difetto di specificità.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 615 c.p.p.

    Non citato.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre integralmente o sostanzialmente i motivi di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a base del rigetto in secondo grado.
  • La funzione dell'impugnazione è quella della critica argomentata al provvedimento impugnato: il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le doglianze e confutare puntualmente la motivazione della sentenza gravata.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una nuova interpretazione degli elementi di prova già scrutinati dal giudice di merito.
  • Le censure che si risolvono in contestazioni meramente fattuali, quando richiedono alla Corte di cassazione una nuova lettura delle risultanze processuali, sono inammissibili perché estranee al giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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