Cassazione Penale, Ordinanza n. 03162/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna dell'11 marzo 2025. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione erano, in sostanza, la riproposizione delle censure già formulate in appello e già disattese dal giudice territoriale. La Corte rileva inoltre che i primi due motivi avevano natura meramente fattuale, poiché miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e degli elementi di prova già esaminati nei gradi di merito, attività non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi ritenuto privo di specificità e volto a sollecitare una nuova lettura del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i motivi erano reiterativi delle censure di appello senza confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e che le doglianze sui primi due motivi chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; la pedissequa riproposizione dei motivi di appello, senza confronto con la motivazione di rigetto, determina inammissibilità per difetto di specificità.
La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
Non citato.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre integralmente o sostanzialmente i motivi di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a base del rigetto in secondo grado.
- La funzione dell'impugnazione è quella della critica argomentata al provvedimento impugnato: il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le doglianze e confutare puntualmente la motivazione della sentenza gravata.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una nuova interpretazione degli elementi di prova già scrutinati dal giudice di merito.
- Le censure che si risolvono in contestazioni meramente fattuali, quando richiedono alla Corte di cassazione una nuova lettura delle risultanze processuali, sono inammissibili perché estranee al giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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