Ordinanza n. 3356/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, Sez. I, che aveva respinto l'istanza cautelare proposta contro l'esclusione dall'Università degli Studi di L'Aquila
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La studentessa ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Abruzzo che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento di esclusione dall'Università. In sede cautelare sono state ritenute non prive di fumus boni iuris le doglianze relative, anzitutto, alla necessità di verificare se la legalizzazione del DGES avesse investito anche il certificato allegato, attestante il percorso di studi della studentessa. È stata inoltre dedotta la sostanziale omessa attivazione del soccorso istruttorio da parte dell'Università, anche in considerazione del termine particolarmente breve, pari a dieci giorni, assegnato per integrare la documentazione che la studentessa avrebbe dovuto reperire all'estero. Quanto al periculum in mora, l'appellante ha dedotto che l'esclusione le avrebbe impedito di proseguire il percorso universitario, frequentare i corsi e sostenere gli esami, con conseguente perdita dell'anno accademico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. e, riformando l'ordinanza del TAR Abruzzo, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella plausibile necessità di accertare l'estensione della legalizzazione del DGES al certificato allegato e nella possibile omessa attivazione del soccorso istruttorio, tenuto conto del termine di soli dieci giorni per il reperimento della documentazione all'estero, ferma la necessità di ulteriori approfondimenti da parte del TAR in sede di merito. Il periculum in mora è stato riconosciuto perché l'esclusione avrebbe impedito la prosecuzione degli studi, la frequenza dei corsi e il sostenimento degli esami, determinando il rischio di perdita dell'anno accademico; tale pregiudizio ha trovato conferma nella documentazione dell'Ateneo. È stata disposta la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per la complessità e la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Consente l'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR; nel caso concreto ha costituito la base per l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'ordinanza cautelare impugnata.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato disponendo la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il fumus boni iuris può essere riconosciuto quando risultino plausibili la necessità di verificare l'effettiva estensione della legalizzazione della documentazione estera e la mancata o insufficiente attivazione del soccorso istruttorio da parte dell'amministrazione.
- La valutazione del soccorso istruttorio deve tenere conto anche della congruità del termine assegnato per produrre documenti reperibili all'estero; un termine particolarmente breve può rendere plausibile l'illegittimità dell'esclusione e giustificare la tutela cautelare.
- Sussiste il periculum in mora quando l'esclusione da un percorso universitario impedisce la frequenza dei corsi e il sostenimento degli esami, con rischio concreto di perdita dell'anno accademico, soprattutto se tale pregiudizio è confermato dalla documentazione dell'amministrazione.
- L'accoglimento dell'appello cautelare contro un'ordinanza del TAR comporta la riforma della decisione di primo grado e l'accoglimento dell'istanza cautelare originaria, con sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
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