Cassazione Civile, Ordinanza n. 22800/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Le società avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo. Nel corso del giudizio, il tribunale aveva dichiarato l'estinzione della causa con ordinanza, senza che la causa fosse stata precedentemente precisata nelle conclusioni e trattenuta per la decisione. Le opponenti avevano appellato tale provvedimento, ma la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione ritenendola inammissibile perché proposta solo con deduzione di nullità processuale e senza motivi di merito. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 308, 354, 50-ter e 645 c.p.c., sostenendo che, in presenza di declaratoria di estinzione pronunciata dal giudice monocratico fuori dall'ipotesi dell'art. 308 c.p.c., l'appello doveva essere trattato come impugnazione ordinaria con possibilità di chiedere la rimessione al primo giudice, senza necessità di formulare motivi di merito; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla tempestività della richiesta di integrazione ex art. 289 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che la declaratoria di estinzione pronunciata dal tribunale in composizione monocratica, senza previa precisazione delle conclusioni e senza trattenimento della causa per la decisione ex art. 189 c.p.c., non è assimilabile al provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 308 c.p.c.; pertanto non si applica la disciplina del reclamo e la parte soccombente può proporre ordinario appello, nel cui ambito può anche chiedere la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. La Corte d'appello ha quindi errato nel dichiarare inammissibile l'appello per mancata formulazione di motivi di merito e avrebbe dovuto esaminare se l'estinzione fosse effettivamente maturata, anche con riguardo alla doglianza sulla decorrenza del termine di cui all'art. 289 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
termine perentorio di sei mesi
il termine per richiedere l'integrazione del provvedimento doveva essere verificato in concreto dalla corte territoriale per stabilire se l'estinzione fosse o meno maturata.
si applica al provvedimento di estinzione pronunciato nelle forme previste dalla norma; non è estensibile al diverso caso di estinzione dichiarata dal giudice monocratico dopo la trattazione della causa senza trattenimento per la decisione.
l'ipotesi di declaratoria di estinzione resa fuori dall'art. 308 c.p.c. rientra tra i casi di rimessione al primo giudice; la disciplina della rimessione è di stretta interpretazione ma qui ricorreva il relativo presupposto.
fuori dei casi previsti dall'art. 50-bis c.p.c., il tribunale giudica in composizione monocratica.
la controversia era estranea ai casi riservati alla composizione collegiale, sicché operava la regola della composizione monocratica.
richiamato come norma relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui ambito si è svolta la controversia.
la corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla tempestività dell'integrazione e sulla fondatezza dell'estinzione dichiarata.
il vizio denunciato è stato veicolato come nullità processuale e omessa pronuncia.
il fatto che la causa non fosse stata trattenuta per la decisione è stato decisivo per escludere l'applicabilità dell'assetto dell'art. 308 c.p.c.
la sentenza che pronuncia l'estinzione dopo la precisazione delle conclusioni chiude la fase processuale; tale modello è stato ritenuto diverso dal caso concreto.
richiamato nella ricostruzione sistematica dell'art. 308 c.p.c. in tema di reclamo avverso l'ordinanza di estinzione.
Massime di principio
- La declaratoria di estinzione pronunciata dal tribunale in composizione monocratica, fuori dall'ipotesi tipica dell'art. 308 c.p.c. e senza previa precisazione delle conclusioni, non è soggetta a reclamo ma si impugna con l'appello ordinario.
- Quando l'estinzione è dichiarata con provvedimento non riconducibile all'art. 308 c.p.c., l'appellante non è tenuto a proporre immediatamente motivi di merito per ottenere l'esame dell'erroneità della declaratoria, potendo limitarsi a censurare la nullità o l'erronea estinzione e chiedere la rimessione al primo giudice.
- L'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, della doglianza sulla tempestività dell'istanza che avrebbe impedito la maturazione dell'estinzione integra vizio di omessa pronuncia.
- L'ambito delle ipotesi di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. è tassativo, ma include la declaratoria di estinzione resa in un contesto processuale non corrispondente a quello disciplinato dall'art. 308 c.p.c.
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