Cassazione Penale, Ordinanza n. 11710/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado aderendo all'accordo tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., confermando la responsabilità dell'imputato per estorsione e lesioni e rideterminando la pena secondo quanto concordato. In cassazione l'imputato deduceva violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando che la Corte territoriale non avesse verificato l'eventuale presenza di cause estintive del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era proposto avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., quindi con motivi oggetto di rinuncia in appello, e che nel concordato in appello non sono proponibili in sede di legittimità le censure rinunciate, comprese quelle sul giudizio di responsabilità; inoltre il trattamento sanzionatorio era stato oggetto di accordo tra le parti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e fondato su censure già oggetto di rinuncia in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenuti sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza di appello resa a seguito di concordato tra le parti rende inammissibili in cassazione le doglianze che investono motivi oggetto di rinuncia.
L'impugnazione contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. deve essere trattata de plano.
È stata invocata dal ricorrente per sostenere l'omessa verifica di cause estintive del reato.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove vi siano profili di colpa.
Ha modificato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., nel quadro della trattazione de plano dell'impugnazione.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la valutazione dei profili di colpa rilevanti ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di appello pronunciata a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. non possono essere riproposte le censure che siano state oggetto di espressa rinuncia in appello.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe questioni già coperte da rinuncia nell'accordo di appello e pretende di rimettere in discussione sia l'accertamento di responsabilità sia il trattamento sanzionatorio concordato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende se la causa di inammissibilità è riconducibile a profili di colpa.
- La sentenza di appello resa ex art. 599-bis c.p.p. consente una trattazione semplificata in cassazione, de plano, dell'impugnazione proposta contro di essa.
Come è indicizzato
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