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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36782/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per plurimi reati, riducendo solo il trattamento sanzionatorio. I fatti descritti riguardano la disponibilità e l'utilizzo, da parte dell'imputato, di un'autovettura e di una targa di provenienza furtiva in occasione di tentativi di rapina, nonché la contestazione di due episodi di ricettazione (capi B e D) inseriti in un più ampio contesto di tentata rapina. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per la ricettazione, ma la censura riproponeva questioni già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo si lamentava l'omessa applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, ma la Corte territoriale aveva escluso la presenza di elementi specifici idonei a rivalutare il bilanciamento, valorizzando la particolare inclinazione criminosa e la commissione di numerosi gravi reati in un arco temporale ristretto. Con il terzo motivo si contestavano gli aumenti di pena per la continuazione, in particolare la diversa modulazione degli aumenti per le due ricettazioni, ma la censura mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, non consentita in sede di legittimità in assenza di arbitrio o manifesta illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato perché meramente reiterativo di doglianze già disattese in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, avendo i giudici di merito assolto all'onere motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche e sul bilanciamento; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato perché la graduazione degli aumenti per continuazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, nel caso concreto, la diversa entità degli aumenti per le due ricettazioni era logicamente giustificata dalla maggiore gravità della ricettazione dell'autovettura rispetto a quella della targa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come parte della contestazione relativa al tentativo di rapina.

  • art. 628, comma 3, c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della rapina aggravata contestata nel procedimento.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come norma relativa ai delitti di ricettazione contestati ai capi B e D.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in tema di aumento di pena per continuazione; la Corte ribadisce che la graduazione degli aumenti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per arbitrio o manifesta illogicità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è aspecifico e può essere dichiarato inammissibile.
  • La censura sulla responsabilità penale è manifestamente infondata quando si risolve in una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e il giudizio di comparazione con le aggravanti sono censurabili in cassazione solo se manca del tutto la motivazione o se questa è manifestamente illogica; è sufficiente un'argomentazione che evidenzi elementi ostativi specifici, come la spiccata inclinazione a delinquere e la pluralità di reati gravi in un breve lasso di tempo.
  • La determinazione della pena, compresi gli aumenti per continuazione e le modulazioni differenziate tra diversi episodi, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'arbitrio o della manifesta illogicità.
  • Quando più fatti-reato sono uniti dal vincolo della continuazione, la diversa gravità dei singoli episodi può giustificare aumenti di pena differenziati, purché la scelta sia sorretta da una motivazione non contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieRapinaRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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