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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20906/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità emittente)

La controversia

La persona richiesta in consegna impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità tedesca. Il mandato era stato emesso per l'esecuzione di un mandato nazionale relativo a nove episodi di furto aggravato e due di truffa, commessi in Germania tra ottobre 2022 e ottobre 2023. Il ricorrente deduceva che il mandato fosse illegittimo perché privo dell'indicazione delle pene minime e massime previste per i reati contestati, in violazione dell'art. 6, comma 1, lett. f), legge n. 69/2005. A suo dire, la Corte territoriale non poteva ritenere sufficiente il richiamo alle norme incriminatrici tedesche, poiché l'ordinamento straniero non offrirebbe garanzie di attendibilità tali da consentire un controllo rigoroso da parte del giudice italiano sulla misura della pena e sulla sua proporzionalità. In via subordinata, sosteneva che la Corte d'appello avrebbe dovuto richiedere informazioni supplementari allo Stato emittente ai sensi dell'art. 16, legge n. 69/2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'omessa indicazione, nel mandato d'arresto europeo, della pena minima e massima non integra una causa tassativa di rifiuto della consegna, ma rileva ai fini della verifica dei requisiti legali di esecuzione e della tutela delle garanzie fondamentali. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la pena applicabile fosse comunque desumibile in modo oggettivo dal testo normativo richiamato nel mandato e che il ricorrente non avesse indicato alcun elemento specifico idoneo a mettere in dubbio tale dato o a prospettare un concreto pregiudizio difensivo. La mera ipotesi di una sproporzione sanzionatoria è stata giudicata assertiva e non sufficiente, anche perché non era neppure prospettato un rischio di trattamento inumano o degradante. Conseguentemente, è stata confermata la consegna e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. f), legge n. 69 del 2005

    l'indicazione della pena minima e massima nel mandato d'arresto europeo è prescrizione funzionale alla verifica della legittimità dell'esecuzione, ma la sua omissione non costituisce di per sé causa ostativa tassativa alla consegna.

  • art. 16, legge n. 69 del 2005

    la richiesta di informazioni supplementari è ipotizzabile come rimedio alla carenza informativa, ma non è configurata nel testo come obbligo automatico di rifiuto della consegna.

  • art. 18, legge n. 69 del 2005

    elenca in modo tassativo le cause di rifiuto della consegna; l'omessa indicazione della pena non vi rientra.

  • art. 18-bis, legge n. 69 del 2005

    conferma il carattere tassativo dei motivi di rifiuto della consegna.

  • art. 7, comma 3, legge n. 69 del 2005

    la prescrizione dell'art. 6 sulla pena serve alla verifica dei requisiti legali per l'esecuzione del mandato.

  • art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2005

    nei casi previsti, l'autorità di esecuzione fa riferimento alla legge dello Stato emittente; la pena applicabile deve essere valutata con riguardo a tale ordinamento.

  • art. 2, legge n. 69 del 2005

    l'esecuzione del mandato deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali.

  • art. 2, comma 2, decisione quadro 2002/584/GAI

    per i reati rientranti nelle categorie ivi indicate, l'esecuzione prescinde dalla doppia incriminazione, purché la pena massima sia superiore a tre anni.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel mandato d'arresto europeo, l'omessa indicazione della pena edittale non comporta automaticamente il rifiuto della consegna, se il dato è comunque ricavabile in modo certo dalle informazioni complessivamente contenute nell'atto o dal testo normativo richiamato.
  • Le cause di rifiuto della consegna previste dalla legge sul mandato d'arresto europeo hanno carattere tassativo; carenze documentali diverse da quelle espressamente previste non impediscono la consegna, ma possono al più richiedere ulteriori informazioni.
  • Il controllo del giudice dell'esecuzione sulla pena deve essere concreto: non basta una critica meramente ipotetica o assertiva sulla possibile sproporzione del trattamento sanzionatorio, occorrendo la deduzione di elementi specifici idonei a mettere in dubbio la pena applicabile o a prospettare un effettivo pregiudizio per le garanzie difensive.
  • Il principio di leale collaborazione e di reciproca fiducia tra Stati membri dell'Unione impedisce di rifiutare la consegna quando la lacuna informativa non incida in concreto sulle garanzie fondamentali del consegnando.
  • Quando il mandato concerne reati appartenenti alle categorie previste dalla decisione quadro, l'autorità di esecuzione valuta la pena in base alla legge dello Stato emittente e non può subordinare la consegna alla doppia punibilità, nei limiti stabiliti dalla normativa europea e interna.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
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