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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51196/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta impropria (art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.) sostenendo che: a) al momento del fallimento la società era amministrata da un diverso soggetto (Nicola Marian) al quale sarebbero state consegnate le scritture contabili mai acquisite in processo, per cui non si poteva affermare che le compensazioni operate durante la sua amministrazione fossero prive di giustificazione; b) la condotta doveva essere riqualificata come delitto fiscale (art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000) e non come bancarotta; c) il diniego delle circostanze attenuanti generiche era infondato dato il profilo di meritevolezza del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) il primo motivo è manifestamente non specifico e sostanzialmente versato in fatto; la Corte territoriale aveva motivato logicamente che il ricorrente non aveva fornito alcuna documentazione o spiegazione delle 87 compensazioni operate (che costituivano gran parte della massa passiva) e che tali operazioni potevano configurare operazioni dolose ai sensi di art. 223, comma 2, n. 2, contribuendo al dissesto; b) la riqualificazione nell'ipotesi fiscale non poteva prevalere dato che la condotta aveva cagionato il dissesto e che le due fattispecie (bancarotta impropria da operazioni dolose e indebita compensazione fiscale) non sono in rapporto di specialità tale da escludere la bancarotta; c) il diniego delle attenuanti generiche era motivato e non manifestamente illogico, considerato il numero e l'entità delle compensazioni ingiustificate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 per la Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare

    La Corte ha interpretato tale norma nel senso che le operazioni dolose consistenti nella sistematica omissione degli obblighi fiscali o nella compensazione di debiti con crediti inesistenti – se idonee a cagionare il dissesto della società – rientrano nella fattispecie di bancarotta impropria prevista da questa norma.

  • art. 10‑quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La norma sul delitto fiscale dell'indebita compensazione è distinta dalla fattispecie di bancarotta: può concorrere con essa ma, se non contestata nel processo, non assorbe la fattispecie fallimentare quando la condotta abbia cagionato il dissesto.

  • art. 15 cod. pen.

    Riferito dal principio che definisce rapporti di specialità tra fattispecie: la Corte ha escluso un rapporto di specialità unilaterale che farebbe prevalere il reato fiscale sulla bancarotta, richiamando che le due fattispecie possono concorrere.

Massime di principio

  • La sistematica omissione del pagamento di imposte e contributi, nonché la compensazione con crediti inesistenti, può integrare il reato di bancarotta impropria se tali operazioni contribuiscono al dissesto della società.
  • La mera possibilità che documenti contabili siano in possesso del successivo amministratore non esime l'ex amministratore dall'onere di giustificare le operazioni compiute durante il suo mandato: l'assenza di giustificazioni documentali aggravanti può consolidare la responsabilità.
  • La riqualificazione in delitti fiscali (es. art. 10‑quater d.lgs. 74/2000) non esclude automaticamente la configurazione della bancarotta se la condotta ha determinato il dissesto; le fattispecie possono concorrere e richiedono contestazione processuale specifica.
  • In Cassazione il sindacato è limitato: non si rivede il valore probatorio delle risultanze di merito, ma si verifica la presenza di un apparato argomentativo logico e non manifestamente illogico; i motivi generici o non specifici sono dichiarati inammissibili.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva, anche brevemente, sulla rilevanza di elementi decisivi contrari (es. reiterazione, entità e sistematicità delle condotte fraudolente).

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