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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25498/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di merito sfavorevole all'imputato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato con sentenza della Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio motivazionale sulla affermazione di responsabilità, sostenendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato. La Corte ha rilevato che il motivo si limitava a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la motivazione della decisione di merito era esistente, coerente e logicamente lineare, sorretta da un'esaustiva disamina del compendio probatorio, ritenuto pienamente dimostrativo degli elementi costitutivi del reato di rapina.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso che si limita a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile come motivo di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 628 c.p.

    Il compendio probatorio è stato ritenuto dimostrativo degli elementi costitutivi del reato di rapina contestato all'imputato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è sufficiente riproporre censure già vagliate nei giudizi di merito: il motivo deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il vizio motivazionale non può essere dedotto in modo apodittico; occorre indicare in che misura la motivazione sia mancante, illogica o manifestamente contraddittoria, alla luce del testo complessivo della decisione.
  • Quando la sentenza di merito presenti una motivazione esistente, coerente e sorretta da una completa valutazione del compendio probatorio, il ricorso che contesti solo genericamente la ricostruzione dei fatti è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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