Cassazione Penale, Sentenza n. 06744/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che, in accoglimento dell'appello del P.M., aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Ha articolato due motivi: (1) vizio di travisamento della prova e mancata considerazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio e dei documenti depositati, con conseguente carenza motivazionale sulla sussistenza dell'elemento psicologico necessario per le imputazioni (tra cui il reato associativo e la fattispecie di cui all'art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000); (2) carenza motivazionale circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, dal momento che il GIP aveva ritenuto non ricorrere il requisito del pericolo di reiterazione, basandosi su elementi quali il tempo intercorso, la mancata persistenza di contatti fra sodali e la natura delle modalità operative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la valutazione del Tribunale di Salerno secondo cui erano ricorrenti le esigenze cautelari, motivando che: a) il Gip aveva già riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (quindi la questione non era oggetto della gravame della Procura), b) il Tribunale ha correttamente valorizzato intercettazioni e altri elementi che attribuivano al Perrone un ruolo professionale sistematico nelle frodi (predisposizione e trasmissione di documentazione, asseverazioni, procacciamento di clienti), c) il breve lasso temporale (inferiore all'anno), la professionalità dell'attività del commercialista e la vicinanza a promotori che avevano continuato attività illecite rendevano attuale e concreto il pericolo di reiterazione. Perciò il rigetto è stato confermato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e la misura cautelare dell'obbligo di dimora disposta dal Tribunale di Salerno ha acquisito piena efficacia.
Norme richiamate
art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
fattispecie penale richiamata tra le contestazioni (rilevata la partecipazione dell'indagato a condotte fiscali fraudolente); la Corte ha ritenuto valutati i gravi indizi relativi a tali reati
norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria conseguenti al provvedimento, come disposto nella parte finale della sentenza
principio del carattere parzialmente devolutivo dell'appello cautelare (giurisprudenza della Corte di Cassazione)
cfr. giurisprudenza Corte di Cassazione citata nell'ordinanza
l'appello cautelare devolve al giudice dell'appello solo le questioni oggetto di gravame e quelle strettamente connesse; pertanto il Tribunale ha potuto limitarsi a riesaminare le esigenze cautelari pur richiamando e condividendo le valutazioni del Gip sui gravi indizi
Massime di principio
- Un GIP può riconoscere la sussistenza di gravi indizi e tuttavia ritenere non sussistente il requisito della attualità/concretezza delle esigenze cautelari; tale valutazione può essere riformata in appello solo nei limiti devoluti dall'impugnazione (principio del carattere parzialmente devolutivo dell'appello cautelare).
- Le contestazioni di "travisamento della prova" in sede di cassazione sono difficili da accogliere se il motivo in realtà mira a criticare valutazioni di merito del giudice (es. valutazione di intercettazioni, documenti, ripetitività e sistematicità delle condotte); occorre dimostrare un errore logico-giuridico manifesto o valutazioni incompatibili con il dato probatorio.
- Per l'applicazione di misure personali (es. obbligo di dimora) rilevano non solo il tempo intercorso dalla condotta, ma la natura sistematica e professionale dell'attività criminosa, la ripetizione nel tempo e i legami con promotori che hanno continuato attività illecite: tali elementi possono giustificare la sussistenza di pericolo di reiterazione anche se le condotte contestate sono cessate da mesi.
- La difesa deve concretamente contestare, nei modi e nei termini previsti, i profili oggetto di gravame: se non confuta in appello la sussistenza dei gravi indizi, il giudice d'appello può limitarsi a esaminare le esigenze cautelari e attenersi alle valutazioni probatorie già effettuate dal Gip.
- Quando la misura è subordinata alla definitività dell'ordinanza che la dispone, la cassazione del ricorso con rigetto comporta la piena efficacia della misura stessa e la condanna alle spese, salvo diversa statuizione.
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