Cassazione Civile, Ordinanza n. 26673/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune contestava all’ente proprietario/gestore di immobili popolari l’omesso versamento dell’ICI per l’anno 2006, in relazione a immobili siti nel territorio comunale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, riconoscendosi l’agevolazione prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992. La CTR aveva poi respinto l’appello del Comune ritenendo che la riduzione dovesse applicarsi comunque, fino al 50%, anche se il regolamento comunale non la prevedeva. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504/1992, perché tale norma non prevederebbe una riduzione automatica ma soltanto l’estensione agli alloggi IACP delle riduzioni/detrazioni disciplinate nei commi precedenti; (2) violazione dell’art. 8, comma 3, per avere la CTR ritenuto dovuta la riduzione massima nonostante il Comune non avesse esercitato la facoltà prevista dalla norma; (3) ulteriore violazione dell’art. 8 per erronea lettura complessiva della disposizione e contraddittorietà della motivazione; (4) inconferenza del richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 28160/2008, invocata dalla CTR per una questione diversa, cioè l’esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992.
La decisione
La Corte ha accolto unitariamente tutti i motivi del ricorso. Ha chiarito che, per l’ICI ratione temporis applicabile, l’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 attribuiva ai Comuni una facoltà discrezionale di ridurre l’imposta sull’abitazione principale fino al 50%, facoltà estesa anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP/enti equivalenti; ne consegue che il beneficio non opera automaticamente e non è il giudice a poter determinare d’ufficio la misura della riduzione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese sono state compensate integralmente per il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale nel corso del giudizio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale di deduzione dei vizi di violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 8, commi 3 e 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Il comma 3 attribuisce ai Comuni una facoltà discrezionale di ridurre l’ICI fino al 50% in relazione all’abitazione principale; il comma 4 estende tale disciplina agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP/enti equivalenti, ma non introduce una riduzione automatica e obbligatoria.
art. 6, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La riduzione/detrazione è collegata alla deliberazione comunale adottata in sede di determinazione dell’aliquota.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato solo per evidenziare che le Sezioni Unite citate dalla CTR riguardavano un tema diverso, cioè l’esenzione, non la riduzione di imposta.
art. 1, comma 3, d.l. n. 93 del 2008, conv. con modif. in l. n. 126 del 2008
La Corte richiama la disposizione come innovativa e non retroattiva, quindi non applicabile al periodo d’imposta in contestazione.
art. 384, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Le agevolazioni o riduzioni tributarie previste da una norma che attribuisce al Comune una "facoltà" non operano automaticamente: richiedono un esercizio discrezionale dell’ente nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.
- Quando la legge collega il beneficio fiscale a una deliberazione comunale e usa espressioni come "può" o "facoltà", il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella scelta se concedere il beneficio e in quale misura, salvo che la legge imponga un contenuto vincolato.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali deve essere pertinente al tema effettivamente controverso: una decisione sull’esenzione non può essere automaticamente trasposta a una diversa questione relativa alla riduzione d’imposta.
- Se la norma applicabile non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, una volta cassata la decisione impugnata, può decidere la causa nel merito e rigettare l’originaria domanda o impugnazione.
- Nel sistema ICI previgente, l’estensione agli alloggi popolari delle riduzioni previste per l’abitazione principale non equivale a una esenzione, ma solo alla possibilità di beneficiare delle riduzioni deliberate dal Comune.
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