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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26673/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune contestava all’ente proprietario/gestore di immobili popolari l’omesso versamento dell’ICI per l’anno 2006, in relazione a immobili siti nel territorio comunale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, riconoscendosi l’agevolazione prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992. La CTR aveva poi respinto l’appello del Comune ritenendo che la riduzione dovesse applicarsi comunque, fino al 50%, anche se il regolamento comunale non la prevedeva. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504/1992, perché tale norma non prevederebbe una riduzione automatica ma soltanto l’estensione agli alloggi IACP delle riduzioni/detrazioni disciplinate nei commi precedenti; (2) violazione dell’art. 8, comma 3, per avere la CTR ritenuto dovuta la riduzione massima nonostante il Comune non avesse esercitato la facoltà prevista dalla norma; (3) ulteriore violazione dell’art. 8 per erronea lettura complessiva della disposizione e contraddittorietà della motivazione; (4) inconferenza del richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 28160/2008, invocata dalla CTR per una questione diversa, cioè l’esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992.

La decisione

La Corte ha accolto unitariamente tutti i motivi del ricorso. Ha chiarito che, per l’ICI ratione temporis applicabile, l’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 attribuiva ai Comuni una facoltà discrezionale di ridurre l’imposta sull’abitazione principale fino al 50%, facoltà estesa anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP/enti equivalenti; ne consegue che il beneficio non opera automaticamente e non è il giudice a poter determinare d’ufficio la misura della riduzione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese sono state compensate integralmente per il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale nel corso del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le agevolazioni o riduzioni tributarie previste da una norma che attribuisce al Comune una "facoltà" non operano automaticamente: richiedono un esercizio discrezionale dell’ente nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.
  • Quando la legge collega il beneficio fiscale a una deliberazione comunale e usa espressioni come "può" o "facoltà", il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella scelta se concedere il beneficio e in quale misura, salvo che la legge imponga un contenuto vincolato.
  • Il richiamo a precedenti giurisprudenziali deve essere pertinente al tema effettivamente controverso: una decisione sull’esenzione non può essere automaticamente trasposta a una diversa questione relativa alla riduzione d’imposta.
  • Se la norma applicabile non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, una volta cassata la decisione impugnata, può decidere la causa nel merito e rigettare l’originaria domanda o impugnazione.
  • Nel sistema ICI previgente, l’estensione agli alloggi popolari delle riduzioni previste per l’abitazione principale non equivale a una esenzione, ma solo alla possibilità di beneficiare delle riduzioni deliberate dal Comune.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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