Sentenza del 24/02/2020 n. 4850 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'accertamento tributario relativo al 2011 con il quale l'Ufficio aveva ricondotto a tassazione IRES, IRAP e IVA la società ritenendola "non operativa" (società di comodo) perché costituita e gestita per assicurare ai soci il godimento di aeromobili, immobili e partecipazioni. L'Amministrazione aveva motivato l'accertamento anche con atti di distrazione patrimoniale posti in essere dai soci che avevano condotto la società al dissesto e al concordato preventivo; la società (tramite la curatela) deduceva, tra l'altro, che: la causa di esclusione (concordato) impediva l'applicazione del "test di operatività" per il 2011; era stata adeguatamente dimostrata la concreta attività imprenditoriale (holding, sublocazione aeromobili, compravendita immobiliare, assistenza finanziaria alle partecipate) e l'esistenza di cause oggettive che avevano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi; il giudicato positivo per gli anni 2007-2010 doveva avere efficacia esterna anche per il 2011. In cassazione la società ha contestato la mancata valutazione, da parte della Commissione regionale, delle prove sulla concreta operatività e sulle cause oggettive, nonché l'illegittima deduzione della non operatività esclusivamente da comportamenti imputati ai soci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo (mancata valutazione in concreto dell'attività imprenditoriale svolta dalla società e delle situazioni oggettive che avrebbero potuto impedire il raggiungimento dei ricavi minimi), ha rigettato il secondo e il quinto motivo e ha dichiarato assorbito il primo motivo. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana e ha rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame, demandando anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che il giudicato relativo ad annualità diverse (2007-2010) non vincola automaticamente per il 2011 e che lo "status" di società non operativa va accertato anno per anno; ha richiamato il principio secondo cui la presunzione di non operatività derivante dal fallimento del test è iuris tantum, superabile con prova contraria da parte del contribuente.
Norme richiamate
art. 30, comma 1, comma 4-bis, comma 4-ter
Introduce il "test di operatività" che presuppone una presunzione iuris tantum di non operatività se i ricavi risultano inferiori ai ricavi presunti calcolati sui beni patrimoniali; prevede la possibilità di interpello per situazioni oggettive che giustifichino la disapplicazione e, per talune situazioni (es. concordato), esclude l'applicabilità del test secondo quanto disposto dalle modifiche legislative e dai provvedimenti dell'Agenzia.
L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), art. 1, comma 128
Ha introdotto cause di esclusione (es. stato di fallimento, liquidazione giudiziaria, concordato preventivo) rispetto all'applicazione dell'art. 30 L. 724/1994; detta la regola che tali situazioni impediscono l'applicazione del test di operatività salvo che la situazione sia stata artatamente determinata dai soggetti interessati.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 23681 del 2008
provvedimento n. 23681/2008
Ha chiarito che la determinazione presuntiva del reddito non può essere applicata alle società in concordato preventivo, compresi i periodi d'imposta antecedenti l'inizio della procedura quando i termini di presentazione delle dichiarazioni scadono dopo l'inizio della procedura.
R.D. n. 267 del 1942 (Legge Fallimentare), artt. 216 n.1 e 223, comma 1
art. 216 n.1; art. 223, comma 1
Norme penali/concorsuali richiamate nella motivazione di merito per indicare i reati e le misure cautelari (distrazione di beni sociali) a carico dei soci amministratori; tali fatti, se accertati, possono influire sulla valutazione della reale autonomia gestionale della società.
Principi giurisprudenziali della Corte di Cassazione
Richiamati più precedenti (es. Cass. n. 6953/2015; n. 4832/2015; n. 20702/2014; n. 12829/2017; n. 21358/2015) per il principio che lo status di societa' non operativa va accertato esercizio per esercizio e che il giudicato esterno incide solo sugli elementi 'tendenzialmente permanenti'.
Massime di principio
- Il "test di operatività" ex art. 30 L. 724/1994 crea una presunzione iuris tantum di non operatività: spetta al contribuente fornire prova concreta e documentale delle attività svolte o di cause oggettive che giustifichino l'anomalia reddituale.
- Lo status di società operativa/non operativa va valutato per ciascun periodo d'imposta: una decisione favorevole per anni precedenti non vincola automaticamente per anni diversi, salvo elementi costitutivi tendenzialmente permanenti prendibili a parametro.
- La circostanza che la società sia stata ammessa a concordato preventivo può costituire causa di esclusione dall'applicazione del test, ma tale esclusione può essere disattesa se emerge che i soci hanno artatamente determinato lo stato di dissesto per eludere la disciplina: occorre una valutazione concreta delle condotte e della loro imputabilità.
- I giudici devono esaminare e motivare puntualmente le prove offerte dal contribuente riguardo alla concreta attività esercitata (es. rapporti finanziari, contratti di sublocazione, attività di holding, garanzie rese, rapporti con appaltatori) prima di desumere la non operatività sulla sola base di condotte soggettive dei soci.
- L'Amministrazione può contestare e recuperare imponibile quando sussistono elementi che rivelano uso strumentale della società come "schermo"; tuttavia, l'applicazione del meccanismo presuntivo del test richiede il rispetto dei presupposti normativi e la verifica delle eccezioni e delle prove contrarie.
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