Cassazione Penale, Ordinanza n. 02531/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché aspecifici e non autosufficienti, in quanto non consentivano di comprendere la censura rivolta alla motivazione dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto sottoposto all'affidamento in prova ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato la misura alternativa. I motivi dedotti erano due: il primo contestava la revoca dell'affidamento in prova, il secondo ne contestava la decorrenza. La Corte rileva però che entrambi i motivi erano formulati solo per relationem a una memoria depositata nel procedimento davanti al tribunale di sorveglianza, senza rendere intelligibile quale fosse la specifica critica al percorso logico della decisione impugnata. Viene quindi ritenuto che il ricorso non assolva all'onere di specificità, poiché chi deduce l'omessa valutazione di memorie difensive deve indicare l'argomento decisivo contenuto nelle memorie e non considerato dal giudice.
Norme richiamate
È richiamato implicitamente nel dispositivo per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e devono consentire di comprendere la critica argomentata al percorso logico della decisione impugnata; un richiamo per relationem a scritti difensivi non basta se non individua puntualmente l'errore censurato.
- L'omessa valutazione di memorie difensive non integra di per sé una nullità della decisione; essa può rilevare solo come vizio della motivazione, purché il ricorrente indichi l'argomento decisivo trascurato dal giudice.
- La deduzione di censure sulla revoca di una misura alternativa o sulla sua decorrenza è inammissibile quando non si confronta in modo autosufficiente con la motivazione del provvedimento impugnato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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