Cassazione Civile, Ordinanza n. 30088/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)
La controversia
Un ente di gestione di canali e rogge ha proposto opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi ex art. 615, comma 2, c.p.c. contro l'esecuzione promossa da un comune per il recupero di un credito di euro 428.746,67 in forza di una precedente sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. L'esecuzione riguardava crediti dell'opponente verso consorziati, un concessionario e una banca, per somme giacenti presso terzi. Il tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo inapplicabile l'art. 21 r.d. n. 215/1933 perché l'opponente non aveva natura di pubblica amministrazione. La corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione l'opponente ha proposto quattro motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio per violazione del contraddittorio: nel giudizio di primo grado non erano stati evocati i terzi pignorati, che sono litisconsorti necessari nelle opposizioni esecutive in materia di espropriazione presso terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado e ha rinviato al Tribunale di Vercelli, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio. La decisione si fonda esclusivamente sulla nullità per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari, senza esame dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
individua il rimedio dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato nel corso dell'espropriazione presso terzi.
impone la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; la sua violazione comporta la nullità del giudizio e delle sentenze rese.
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando la nullità impone la rinnovazione del giudizio.
art. 21 r.d. n. 215/1933
è richiamato nei gradi di merito come norma ritenuta inapplicabile perché l'opponente non avrebbe natura di pubblica amministrazione.
art. 6 CEDU
è evocato dalla Corte a sostegno dell'interpretazione che privilegia maggiore chiarezza e semplicità del dettato normativo.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato deve essere considerato litisconsorte necessario insieme al creditore procedente e al debitore esecutato.
- La mancata evocazione in giudizio di un litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, con cassazione delle decisioni di merito rese senza il contraddittorio integro.
- Quando la nullità deriva dal difetto di contraddittorio in primo grado, la Corte può cassare anche la sentenza di appello e rinviare al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.
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