Ordinanza n. 190/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso per dieci posti di fisioterapista, in conseguenza del punteggio attribuito alla prova pratica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica del concorso indetto dall’ASL Salerno, nella parte in cui risultava non ammessa alla prova orale, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi il provvedimento di convocazione, i verbali della commissione relativi alle modalità di svolgimento e correzione, il questionario somministrato e le domande nn. 4 e 6, ritenute erronee o fuorvianti, oltre al punteggio numerico attribuito. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto alla riammissione e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova, ovvero neutralizzazione dei quesiti contestati. La domanda cautelare è stata proposta per evitare la definitiva preclusione della partecipazione alla prova orale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha inoltre prospettato l’esistenza di un errore materiale nel verbale del 16 marzo 2026, la cui eventuale rettifica non era ancora intervenuta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti della gravità e irreparabilità del pregiudizio richiesti dall’art. 55, comma 1, c.p.a., poiché la non ammissione alla procedura avrebbe potuto menomare nell’immediatezza l’interesse della ricorrente a partecipare alla prova orale, la cui calendarizzazione era prossima. Ha ritenuto idonea a neutralizzare il pericolo la misura dell’ammissione con riserva alla prova orale, nelle more della futura ed eventuale rettifica dell’errore materiale indicato dalla ricorrente nel verbale del 16 marzo 2026. L’istanza cautelare è stata quindi accolta senza definire nel merito la legittimità della prova pratica, dei quesiti, del punteggio o dell’esclusione. La camera di consiglio per il prosieguo del giudizio è stata fissata al 21 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
gravità ed irreparabilità del pregiudizio
La tutela cautelare è stata concessa perché la non ammissione alla prova orale appariva idonea a causare un pregiudizio immediato e irreparabile all’interesse della candidata a partecipare alla prosecuzione della procedura.
risarcimento del danno in forma specifica
La disposizione è richiamata nella domanda della ricorrente quale fondamento della richiesta di riammissione e di rettifica del punteggio, ma non è stata oggetto di decisione nel merito.
Massime di principio
- Quando la non ammissione di un candidato a una prova successiva di una procedura concorsuale rischia di rendere definitivamente inutile la tutela giurisdizionale, sussiste il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini cautelari.
- In presenza di un pericolo immediato connesso alla prossima calendarizzazione della prova orale, il giudice amministrativo può accordare una misura cautelare consistente nell’ammissione con riserva del candidato, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell’esclusione.
- L’ammissione con riserva può essere disposta nelle more della verifica o della rettifica di un eventuale errore materiale negli atti della commissione, quando tale misura sia idonea a conservare l’utilità della partecipazione alla procedura.
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