Sentenza n. 3799/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con domanda di sospensione - del provvedimento di mancata ammissione del ricorrente all'esame di maturità sessione 2025/2026 assunto in data 6/6/2026 dal consiglio di classe della classe 5^ sez. EL Liceo scientifico - Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- di Milano al termine del corrente anno scolastico 2025/2026; - del verbale scrutinio finale (doc. 1), con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ai fini dell'immediata ammissione al ridetto esame di maturità il cui inizio è previsto per il prossimo 18/6/2026, come da OM 54/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione all'esame di maturità e verbale dello scrutinio finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato il provvedimento del consiglio di classe che ne aveva disposto la mancata ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare, al fine di essere ammesso all'esame imminente. Nella fase cautelare era stata disposta, con decreto monocratico, l'ammissione con riserva. Successivamente il ricorrente ha superato l'esame di Stato, conseguendo il voto di 61/100, e ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., rilevando la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e l'assenza di opposizioni delle parti. Poiché lo studente, ammesso con riserva in sede cautelare, ha successivamente superato l'esame di Stato, è venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione della precedente non ammissione. Il superamento dell'esame ripetuto a seguito del provvedimento cautelare elide infatti l'originario giudizio negativo, in quanto il nuovo esame comporta una valutazione globale dello studente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
sentenza in forma semplificata
Consente di definire il giudizio in sede cautelare con sentenza semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e nessuna parte intende proporre ulteriori strumenti processuali indicati dalla norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Il superamento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, conseguito dopo la riammissione o ammissione con riserva disposta in sede cautelare, fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione dell'originario giudizio negativo di non ammissione.
- La ripetizione dell'esame conclusivo comporta una valutazione globale dello studente e, se l'esame viene superato, elide l'originario giudizio negativo espresso dal consiglio di classe o dalla commissione esaminatrice, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e le parti non si oppongono, il giudice amministrativo può definire il giudizio in sede cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Come è indicizzato
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