Cassazione Penale, Sentenza n. 21496/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari per flagranza di furto in abitazione, aveva chiesto la revoca o sostituzione della misura cautelare ritenendo cessate o affievolite le esigenze cautelari sulla base della sua incensuratezza, dell'avvenuto risarcimento del danno, della piena confessione e del rispetto delle prescrizioni. Il GIP rigettò l'istanza e il Tribunale, in fase di appello, confermò il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo comprensivo di omessa motivazione, violazione di legge, illogicità e travisamento della prova, sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato il risarcimento e la confessione e avrebbe ingiustificatamente richiamato un altro fatto per cui il ricorrente è a piede libero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: il motivo era meramente riproduttivo delle censure già valutate dal giudice di merito e non indicava la necessaria correlazione tra le ragioni del provvedimento impugnato e quelle poste a fondamento del ricorso. La Corte ha richiamato che il Tribunale aveva motivatamente ritenuto irrilevante il risarcimento del danno rispetto al pericolo di reiterazione e aveva valutato la confessione alla luce di un quadro indiziario forte, tenendo conto delle modalità professionali del reato e dell'esistenza di un ulteriore procedimento per fatti analoghi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La norma è interpretata nel senso che la mancanza di specificità del motivo di impugnazione (anche per difetto di correlazione con le argomentazioni del giudice di merito) comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Cass. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 (Rv. 253849)
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849
Precedente richiamato per affermare il principio che l'assenza di specificità del motivo deve essere valutata anche rispetto alla mancanza di correlazione tra le ragioni del provvedimento impugnato e le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, con conseguente inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è inammissibile se il motivo è generico o si limita a riprodurre censure già rigettate senza spiegare la correlazione fra le nuove critiche e le argomentazioni del giudice di merito.
- Il risarcimento del danno e la confessione non eliminano automaticamente le esigenze cautelari; il loro peso va valutato rispetto al pericolo di reiterazione, alle modalità del reato e al quadro indiziario complessivo.
- Nelle impugnazioni cautelari è fondamentale confrontarsi esplicitamente con le argomentazioni motivate del giudice di merito: occorre ricondurre i punti di fatto e di diritto contestati alle ragioni oggettive addotte dal giudice.
- La sussistenza di altri procedimenti pendenti per fatti analoghi può rafforzare la valutazione del pericolo di reiterazione e giustificare il mantenimento della misura cautelare.
- Presentare motivi non specifici comporta non solo il rigetto del ricorso ma anche il rischio di condanne alle spese e di sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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