Cassazione Penale, Sentenza n. 647/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza sull'esecuzione/ revoca della misura di sicurezza personale (libertà vigilata) applicata a Alberto Mondini. Il Tribunale di Ravenna, che aveva emesso la sentenza assolutoria con applicazione della libertà vigilata, si è ritenuto incompetente per l'incidente di esecuzione, mentre il Magistrato di Sorveglianza di Bologna aveva già deciso sulla eseguibilità della misura e ha trasmesso gli atti alla Procura ritenendo la misura illegittima; il pubblico ministero ha chiesto la revoca della misura al Tribunale di Ravenna, il quale ha escluso la propria competenza e ha sollevato conflitto.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Bologna. Ha ritenuto ammissibile il conflitto ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. e ha svolto un'analisi del Titolo X, rilevando che, sebbene in generale il giudice dell'esecuzione sia quello che ha deliberato il provvedimento (art. 665), le misure di sicurezza personali rientrano nella competenza funzionale esclusiva della magistratura di sorveglianza. La Corte ha citato l'assetto normativo (artt. 665, 666, 676, 679, 680 ecc.) e la giurisprudenza consolidata per affermare che le decisioni su accertamento della pericolosità, revoca e sovrintendenza all'esecuzione delle misure di sicurezza personali spettano al magistrato di sorveglianza. Ha quindi enunciato il principio di diritto: "Il giudizio di esecuzione relativo alle sole statuizioni che applicano misure di sicurezza personali è attribuito alla competenza funzionale esclusiva della magistratura di sorveglianza" e ha disposto la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Bologna.
Norme richiamate
Base normativa per l'ammissione e la decisione del conflitto di competenza, ritenuto necessario per superare la stasi processuale derivante dal rifiuto dei due giudici a conoscere del medesimo procedimento.
Principio generale secondo cui il giudice competente per l'esecuzione è, di regola, quello che ha deliberato il provvedimento; tuttavia non esclude l'attribuzione specifica di competenza per le misure di sicurezza personali alla magistratura di sorveglianza.
Disciplina il procedimento ordinario di esecuzione; la Corte lo distingue dal procedimento speciale previsto per talune materie.
Regola il procedimento speciale di esecuzione; la Corte osserva che le misure di sicurezza personali non sono elencate espressamente nelle competenze del giudice dell'esecuzione individuato ex art. 665, coerentemente con l'attribuzione alla magistratura di sorveglianza.
Comma 1: attribuisce al magistrato di sorveglianza le decisioni sull'accertamento della pericolosità e sulla revoca delle misure di sicurezza personali; Comma 2: afferma che il magistrato di sorveglianza sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali, consolidando la competenza funzionale esclusiva.
Richiamato in relazione ai rimedi soltanto in via di coordinamento con le norme che attribuiscono competenza sulle misure di sicurezza alla magistratura di sorveglianza.
Richiamato per evidenziare che, in sede di impugnazione, le disposizioni sulla misura di sicurezza diversa dalla confisca sono decise dal tribunale di sorveglianza; supporta l'idea di esclusiva competenza del magistrato di sorveglianza sulle misure personali.
giurisprudenza (Sez. 1, n. 51161/2018 Raczka; Sez. 1, n. 11139/2015 Palestini; Sez. 2, n. 45325/2013 Faccini; Sez. 1, n. 14222/2023 Motta; Sez. 1, n. 4077/1995 Malacrinò)
La Corte si allinea a precedenti decisionali che affermano la competenza della magistratura di sorveglianza sulle misure di sicurezza personali e sulla loro esecuzione, consolidando il principio di competenza funzionale esclusiva.
Massime di principio
- Quando l'incidente di esecuzione riguarda esclusivamente misure di sicurezza personali (es. libertà vigilata, internamento sanitario, misure di sicurezza non patrimoniali), la competenza decisionale e di sovrintendenza spetta al magistrato di sorveglianza e non automaticamente al giudice che ha emesso la sentenza.
- Il criterio generale dell'art. 665 cod. proc. pen. (giudice che ha deliberato il provvedimento) è derogabile per ragioni di competenza funzionale espressamente previste dal sistema processuale in materia di misure di sicurezza.
- Il magistrato di sorveglianza ha competenza anche sulle questioni di eseguibilità, revoca e accertamento della pericolosità relative alle misure di sicurezza personali; pertanto istanze o segnalazioni al giudice dell'esecuzione su queste materie devono essere trasmesse al magistrato di sorveglianza.
- Il conflitto di competenza è ammissibile se si determinano situazioni di stasi processuale per il rifiuto di due organi a conoscere del medesimo procedimento; in tali casi l'intervento del giudice competente a dirimere il conflitto (art. 32) è necessario per sbloccare il procedimento.
- In caso di pluralità di provvedimenti o questioni miste (pena vs misura di sicurezza), occorre valutare se la questione attiene 'solo' alle misure di sicurezza personali: se sì prevale la competenza del magistrato di sorveglianza; se no, può trovare applicazione il giudice dell'esecuzione individuato ex art. 665.
- Suggerimento operativo: nelle controversie esecutive che concernono misure di sicurezza personali, rivolgere le istanze al magistrato di sorveglianza o, se indirizzate al tribunale che ha deciso la sentenza, attendersi possibile rinvio/trasmissione per incompetenza e, se necessario, l'instaurazione del procedimento per conflitto di competenza.
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