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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22308/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del GIP del 05/12/2023 che, in sede di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la nullità della perizia disposta ex art. 441, comma 5, c.p.p. per violazione dell'art. 178, lett. b) e c) c.p.p. Denunciano che il Giudice ha dichiarato la nullità al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge (configurando un atto "abnorme"), determinando una indebita regressione del procedimento. In particolare sostengono che la dichiarazione di nullità si fondava su una presunta violazione del contraddittorio ad opera dei consulenti che avrebbero omesso operazioni successive alle prime due, lesive del diritto di difesa; trattandosi di una nullità di regime intermedio (non radicale), la sua rilevazione avrebbe dovuto seguire limiti diversi e, inoltre, la dedotta nullità ex art. 178 lett. c) era stata sollevata dal PM, il quale non avrebbe avuto interesse a rilevarla. Infine contestano il rilievo sul mancato intervento del PM (art. 178 lett. b) riferito a operazioni peritali che non si erano concretamente svolte). I ricorrenti chiedevano che l'atto venisse ritenuto abnorme e annullato con ogni consequenziale provvidenza di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha motivato che la nozione di "abnormità" è eccezionale e riguarda provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento o utilizzati al di là dei limiti ragionevoli; tuttavia, nel caso di specie l'ordinanza del GIP non è abnorme: essa rientra nei poteri attribuiti al giudice (art. 185 c.p.p.), non determina una stasi indebità del processo e anzi prevede la rinnovazione dell'atto istruttorio (quindi la prosecuzione del procedimento). Pertanto non sussistono i presupposti per ammettere il ricorso per cassazione per abnormità. Ai ricorrenti è stata inoltre applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la disposta perizia in sede di giudizio abbreviato; la Corte ha riconosciuto che la declaratoria di nullità della perizia rientra nei poteri del Giudice se fondata, e che la rinnovazione dell'atto istruttorio è strumento compatibile con la prosecuzione del processo.

  • art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Previsione delle nullità delle attività peritali (per omissione della partecipazione del PM o altre ipotesi); i ricorrenti invocavano la violazione di tali disposizioni, ma la Corte ha ritenuto che l'ordine di nullità non costituisce atto abnorme e che la valutazione del GIP circa eventuali violazioni del contraddittorio rientra nella sua competenza.

  • art. 185, cod. proc. pen.

    Norma che attribuisce i poteri al giudice competente in ordine agli atti istruttori: la Corte ha richiamato tale norma per affermare che l'ordinanza impugnata rientrava nei poteri riconosciuti al Giudice.

  • art. 568, cod. proc. pen.

    Norma sul principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione; la Corte ha spiegato che l'istituto dell'abnormità è un'eccezione a tale principio, applicabile solo a provvedimenti imprevedibilmente estranei all'ordinamento o usati oltre i limiti consentiti.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa; la Corte ha applicato la sanzione ritenendo non sussistente l'assenza di colpa.

Massime di principio

  • L'abnormità è un rimedio eccezionale: va riconosciuta solo se il provvedimento è strutturalmente o funzionalmente estraneo all'ordinamento o usato oltre i limiti della funzione attribuita dall'ordinamento; non ogni violazione processuale dà luogo ad abnormità.
  • Il Giudice ha il potere di dichiarare la nullità di atti peritali e, se del caso, di disporre la rinnovazione della perizia: tale rinnovazione non configura di per sé un'indebita regressione del processo ma uno strumento per garantire il contraddittorio e la regolare prosecuzione del rito.
  • La distinzione tra nullità "radicale" e nullità "di regime intermedio" è rilevante: non tutte le omissioni peritali determinano effetti tali da rendere il provvedimento abnorme; occorre valutare l'effettiva lesione del diritto di difesa e la prevedibile incidenza sulla sequenza processuale.
  • La rilevazione delle nullità peritali rientra nella valutazione del giudice e, salvo casi eccezionali, la loro contestazione non legittima automaticamente l'uso dell'istituto dell'abnormità in sede di cassazione.
  • Chi propone ricorso per cassazione per abnormità deve tener conto del rischio di inammissibilità e delle conseguenze economiche (spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) se non riesce a dimostrare che il provvedimento sia realmente estraneo o paralizzante rispetto all'ordinamento processuale.

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