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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24574/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato ha impugnato la sentenza deducendo, con un unico motivo, un vizio per omessa valutazione delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che il ricorso non rientrava tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, poiché non attinente alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto fuori dai casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento. Ha quindi applicato la conseguenza processuale dell'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito si colloca la sentenza impugnata.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'omessa valutazione delle cause di proscioglimento; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il ricorso è inammissibile per ragioni oggettive di ammissibilità.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Imposta la declaratoria di inammissibilità de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge, con motivi tassativi e non estensibili per analogia.
  • La deduzione dell'omessa valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo autonomo di ricorso contro il patteggiamento se non sussumibile in uno dei profili consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti, la Corte dichiara l'inammissibilità de plano e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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