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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34780/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 20 ottobre 2025 della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la condanna di primo grado rideterminando la pena in diminuzione per la contravvenzione prevista dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017: nonostante un divieto questorile di accesso ad alcune aree di parcheggio, era stato trovato in tali aree mentre svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo. Con un unico motivo ha denunciato la violazione degli artt. 9 e 10 del d.l. n. 14 del 2017, sostenendo che il pericolo per la sicurezza dovesse essere accertato anche al momento della violazione e che la sentenza dovesse indicare le ragioni specifiche e concrete della pericolosità della condotta. Ha inoltre dedotto che il giudice potesse disapplicare il provvedimento amministrativo fondato su congetture o meri sospetti e che, per la sua bassa scolarizzazione, non avesse compreso né le prescrizioni questorili né le conseguenze penali della loro inosservanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non consentito in sede di legittimità perché riproponeva censure già adeguatamente esaminate e disattese in appello e, comunque, manifestamente infondato. Ha affermato che l’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017 distingue la fase genetica del divieto, nella quale il pericolo per la sicurezza condiziona l’esercizio del potere del Questore, dalla successiva violazione, che integra la contravvenzione senza necessità di un nuovo accertamento del pericolo. Il reato si perfeziona con la mera inosservanza del divieto, anche mediante un ingresso temporaneo nell’area interdetta, senza che occorrano violenza o ulteriori condotte pericolose. L’eventuale carenza del pericolo avrebbe dovuto essere dedotta impugnando il provvedimento davanti al giudice amministrativo oppure prospettandone compiutamente l’illegittimità quale presupposto della contestazione penale; il ricorso si limitava invece ad affermazioni generiche. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017

    che l’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017 costruisce una fattispecie a struttura bifasica, nella quale va distinto il momento genetico della misura da quello, successivo, della sua violazione;

    La disposizione configura una fattispecie articolata in due fasi: il pericolo per la sicurezza rileva per l’adozione del divieto, mentre la successiva inosservanza costituisce autonomamente la contravvenzione.

  • artt. 9 e 10 d.l. n. 14 del 2017

    che il legislatore subordina espressamente l’esercizio del potere del Questore alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza nella fase di adozione del divieto; requisito che svolge la funzione di garanzia di delimitare l’ambito applicativo di una misura che incide sulla libertà costituzionale di circolazione;

    Il pericolo per la sicurezza è requisito della fase di adozione del divieto questorile e delimita l’ambito della misura incidente sulla libertà di circolazione; non è un elemento da accertare nuovamente al momento della violazione.

  • art. 616 c.p.p.

    al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La contravvenzione prevista dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017 ha struttura bifasica: il pericolo per la sicurezza condiziona l’adozione del divieto questorile, ma non costituisce un elemento da accertare nuovamente per punire la successiva inosservanza.
  • La violazione del divieto di accesso si perfeziona con il mero ingresso nell’area interdetta, anche temporaneo; non sono necessari comportamenti violenti o ulteriori condotte concretamente pericolose.
  • La contestazione della carenza del pericolo che avrebbe giustificato il divieto deve essere rivolta contro il provvedimento amministrativo nelle sedi appropriate oppure dedotta in modo compiuto come questione relativa alla sua legittimità quale presupposto della contestazione penale; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
  • La declaratoria d’inammissibilità comporta le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p. quanto a spese processuali e somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che la parte abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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