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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33971/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l'applicazione, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 150/2022, della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria per una pena di breve durata. Sostenevano che, alla luce della novella normativa (cd. riforma Cartabia), ai fini della determinazione dei limiti per l'applicazione delle pene sostitutive dovesse essere considerata la sola frazione di pena risultante dall'aumento ai sensi dell'art. 81 c.p. (ossia l'aumento per concorso formale/continuazione), e non la pena complessiva aumentata.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che, secondo la nuova formulazione dell'art. 53 L. 24 novembre 1981 n. 689 (come modificato dal D.Lgs. n. 150/2022, riforma Cartabia), ai fini della determinazione dei limiti di pena entro i quali sono applicabili le pene sostitutive occorre tener conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p. (pena finale risultante dall'aumento). Ne deriva che non è ammessa una valutazione frazionata della pena per ottenere l'ammissibilità della sostituzione; va invece calcolata la pena finale (tenendo conto, nei riti alternativi, della riduzione prevista per il rito). Poiché nella vicenda la pena finale risultava al di fuori dei limiti che consentono la sostituzione richiesta, l'istanza era infondata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 53

    3. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 cod. pen.

    La Corte interpreta la nuova formulazione come disposizione unitaria che impone di considerare la pena finale risultante dagli aumenti per concorso formale o continuazione (art. 81 c.p.) per verificare l'ammissibilità delle pene sostitutive; non è ammessa la considerazione frazionata della pena.

  • art. 81 codice penale

    L'art. 81 determina gli aumenti di pena in caso di concorso formale o continuazione; la Corte dispone che tali aumenti devono essere computati nella determinazione della pena finale da confrontare con i limiti per le pene sostitutive.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma "Cartabia")

    La modifica normativa (in particolare art. 71 comma 1 lett. a) e relativi inserimenti) ha sostituito il precedente art. 53 introducendo la regola che ai fini dei limiti per le pene sostitutive si consideri la pena aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p.; la Corte ritiene che tale riforma abbia volontà normativa chiara e vincolante.

  • art. 95 D.Lgs. n. 150/2022

    Norma richiamata in relazione alla possibilità di applicare sanzioni sostitutive (pena pecuniaria); la Corte valuta l'ammissibilità della sostituzione sulla base dei criteri di art. 53 così riformulato.

Massime di principio

  • Per verificare l'ammissibilità di pene sostitutive occorre calcolare la pena finale comprensiva degli aumenti disciplinati dall'art. 81 c.p.; non è consentito 'frazionare' la pena per considerare solo una sua parte.
  • Nei riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato) si tiene conto della pena finale applicata, comprensiva della riduzione per il rito, al fine del confronto con i limiti previsti dall'art. 53.
  • La riforma Cartabia ha fissato una regola uniforme: la pena da considerare è quella risultante all'esito dell'aumento per concorso formale/continuazione; le richieste basate su una diversa interpretazione hanno scarse probabilità di successo.
  • Il giudice dell'esecuzione può disporre la sostituzione della pena solo se la pena detentiva finale, dopo aver computato eventuali aumenti e riduzioni, rientra nei limiti stabiliti dalla norma (la Corte indica la pena finale come criterio di riferimento e richiama il concetto di 'pena detentiva breve' con il relativo limite operativo).
  • In sede di istanza per applicazione di pene sostitutive è consigliabile allegare un calcolo chiaro e dettagliato della pena finale (compresi aumenti ex art. 81 e riduzioni per il rito) e verificare preventivamente i limiti normativi applicabili, perché errori di calcolo o interpretazioni frazionate sono normalmente rigettati.

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