Cassazione Penale, Sentenza n. 22112/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (18/10/2024) che confermava la condanna per rapina pluriaggravata pronunciata in primo grado (Tribunale di Napoli, 27/03/2024). Appierto contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena (pena base e aumenti per aggravanti ritenute eccessivi). Donzelli deduceva: (1) errata applicazione dell'art. 628, comma 3-bis c.p. (aggravante della minorata difesa), sostenendo che il solo fatto di aver commesso il reato di notte e in una strada cittadina trafficata non legittimava l'aggravante; (2) che le attenuanti generiche, già riconosciute con giudizio di equivalenza, dovessero prevalere e che la pena dovesse essere fissata al minimo, anche per la giovanissima età. Sgambati articolava tre censure: (1) carenza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. (possibile proscioglimento) con richiamo generico alla motivazione di primo grado; (2) violazione dell'art. 63, comma 2 c.p.p. e inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee «carpite senza garanzie» e trasfuse in interrogatorio; (3) illogicità/contraddittorietà sulla sussistenza dell'aggravante, sul mancato prevalere delle attenuanti e sulla dosimetria della pena, richiamando la condotta collaborativa dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Appierto la Corte ha ritenuto le censure generiche e apodittiche, attinenti al merito della dosimetria e quindi inammissibili. Per Donzelli i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40275/2021) secondo cui il reato commesso di notte può integrare l'aggravante della minorata difesa se la difesa è concretamente ostacolata; nel caso era provato anche il luogo isolato e l'ostruzione alla vittima. Analogamente è stata rigettata la doglianza sulla prevalenza delle attenuanti, ritenuta mera rivalutazione di merito non fondata su vizio di motivazione. Per Sgambati la Corte ha ritenuto infondate le doglianze: le dichiarazioni spontanee sono state ritenute pienamente utilizzabili e non contestate sulla mancanza di sollecitazioni; la trascrizione/conferma in interrogatorio non ha leso il diritto di difesa; le censure sulla motivazione e sulla dosimetria sono state considerate una non consentita rivalutazione di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in base alla sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale, sono stati condannati ciascuno a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la commissione del reato in tempo di notte possa integrare l'aggravante della "minorata difesa" anche in assenza di altri elementi temporali, di luogo o di persona, purché risulti che la pubblica o privata difesa siano state effettivamente ostacolate; circostanze ulteriori possono però neutralizzare l'effetto.
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sia sufficiente: essa ha richiamato e valutato le dichiarazioni confessorie utilizzate per la condanna, rendendo superflua un'ulteriore motivazione secondo l'art. 129 contestata dall'appellante.
La norma sulle dichiarazioni rese dall'imputato è stata interpretata nel senso che le dichiarazioni spontanee non sollevate come sollecitate e non contestate dalla difesa sono utilizzabili; la loro trasfusione in verbale e la loro conferma in interrogatorio non ne compromette la utilizzabilità, salvo censure specifiche non mosse nel ricorso.
Applicata per la condanna alle spese del procedimento in Cassazione a carico dei ricorrenti.
art. 27 Cost.
Riferito quale principio di individualizzazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la pena in relazione alla gravità e al comportamento processuale, giustificando il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti.
Sentenza Corte Cost. n.186/2000
Richiamata per la possibilità di irrogare alla cassa delle ammende una somma equitativa quando i ricorsi sono inammissibili ma non presentati con colpa grave; la Corte ha disposto il versamento di 3.000 euro da ciascun ricorrente.
Massime di principio
- La contestazione della dosimetria della pena in Cassazione è inammissibile se si limita a una generica critica di merito: è necessario dimostrare un vizio di motivazione, di diritto o una manifesta illogicità.
- La commissione del reato in tempo di notte può integrare l'aggravante della 'minorata difesa' anche senza ulteriori elementi, purché sia dimostrato che pubblica o privata difesa siano state concretamente ostacolate; la presenza di elementi che neutralizzino tale effetto deve essere specificamente indicata.
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, se non contestate come sollecitate e acquisite in assenza di vizi procedurali, sono utilizzabili nel giudizio abbreviato; la loro trascrizione o conferma in successivo interrogatorio non le rende automaticamente inutilizzabili.
- L'età giovane dell'imputato o altri elementi favorevoli non impongono automaticamente il trattamento in termini più favorevoli: il giudice di merito può ritenere prevalenti elementi sfavorevoli se adeguatamente motivato.
- In Cassazione è necessario formulare censure specifiche e motivate (vizi di diritto, omissione, contraddittorietà o insufficienza logica della motivazione); le ricostruzioni o rivalutazioni integrali del fatto sono inammissibili.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia la condanna alle spese e, in assenza di colpa grave, l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza giuridica delle censure prima di impugnare.
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