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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22112/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (18/10/2024) che confermava la condanna per rapina pluriaggravata pronunciata in primo grado (Tribunale di Napoli, 27/03/2024). Appierto contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena (pena base e aumenti per aggravanti ritenute eccessivi). Donzelli deduceva: (1) errata applicazione dell'art. 628, comma 3-bis c.p. (aggravante della minorata difesa), sostenendo che il solo fatto di aver commesso il reato di notte e in una strada cittadina trafficata non legittimava l'aggravante; (2) che le attenuanti generiche, già riconosciute con giudizio di equivalenza, dovessero prevalere e che la pena dovesse essere fissata al minimo, anche per la giovanissima età. Sgambati articolava tre censure: (1) carenza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. (possibile proscioglimento) con richiamo generico alla motivazione di primo grado; (2) violazione dell'art. 63, comma 2 c.p.p. e inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee «carpite senza garanzie» e trasfuse in interrogatorio; (3) illogicità/contraddittorietà sulla sussistenza dell'aggravante, sul mancato prevalere delle attenuanti e sulla dosimetria della pena, richiamando la condotta collaborativa dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Appierto la Corte ha ritenuto le censure generiche e apodittiche, attinenti al merito della dosimetria e quindi inammissibili. Per Donzelli i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40275/2021) secondo cui il reato commesso di notte può integrare l'aggravante della minorata difesa se la difesa è concretamente ostacolata; nel caso era provato anche il luogo isolato e l'ostruzione alla vittima. Analogamente è stata rigettata la doglianza sulla prevalenza delle attenuanti, ritenuta mera rivalutazione di merito non fondata su vizio di motivazione. Per Sgambati la Corte ha ritenuto infondate le doglianze: le dichiarazioni spontanee sono state ritenute pienamente utilizzabili e non contestate sulla mancanza di sollecitazioni; la trascrizione/conferma in interrogatorio non ha leso il diritto di difesa; le censure sulla motivazione e sulla dosimetria sono state considerate una non consentita rivalutazione di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in base alla sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale, sono stati condannati ciascuno a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto che la commissione del reato in tempo di notte possa integrare l'aggravante della "minorata difesa" anche in assenza di altri elementi temporali, di luogo o di persona, purché risulti che la pubblica o privata difesa siano state effettivamente ostacolate; circostanze ulteriori possono però neutralizzare l'effetto.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sia sufficiente: essa ha richiamato e valutato le dichiarazioni confessorie utilizzate per la condanna, rendendo superflua un'ulteriore motivazione secondo l'art. 129 contestata dall'appellante.

  • art. 63, comma 2 c.p.p.

    La norma sulle dichiarazioni rese dall'imputato è stata interpretata nel senso che le dichiarazioni spontanee non sollevate come sollecitate e non contestate dalla difesa sono utilizzabili; la loro trasfusione in verbale e la loro conferma in interrogatorio non ne compromette la utilizzabilità, salvo censure specifiche non mosse nel ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per la condanna alle spese del procedimento in Cassazione a carico dei ricorrenti.

  • art. 27 Cost.

    Riferito quale principio di individualizzazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la pena in relazione alla gravità e al comportamento processuale, giustificando il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti.

  • Sentenza Corte Cost. n.186/2000

    Richiamata per la possibilità di irrogare alla cassa delle ammende una somma equitativa quando i ricorsi sono inammissibili ma non presentati con colpa grave; la Corte ha disposto il versamento di 3.000 euro da ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • La contestazione della dosimetria della pena in Cassazione è inammissibile se si limita a una generica critica di merito: è necessario dimostrare un vizio di motivazione, di diritto o una manifesta illogicità.
  • La commissione del reato in tempo di notte può integrare l'aggravante della 'minorata difesa' anche senza ulteriori elementi, purché sia dimostrato che pubblica o privata difesa siano state concretamente ostacolate; la presenza di elementi che neutralizzino tale effetto deve essere specificamente indicata.
  • Le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, se non contestate come sollecitate e acquisite in assenza di vizi procedurali, sono utilizzabili nel giudizio abbreviato; la loro trascrizione o conferma in successivo interrogatorio non le rende automaticamente inutilizzabili.
  • L'età giovane dell'imputato o altri elementi favorevoli non impongono automaticamente il trattamento in termini più favorevoli: il giudice di merito può ritenere prevalenti elementi sfavorevoli se adeguatamente motivato.
  • In Cassazione è necessario formulare censure specifiche e motivate (vizi di diritto, omissione, contraddittorietà o insufficienza logica della motivazione); le ricostruzioni o rivalutazioni integrali del fatto sono inammissibili.
  • Chi propone ricorso in Cassazione rischia la condanna alle spese e, in assenza di colpa grave, l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza giuridica delle censure prima di impugnare.

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