Cassazione Civile, Sentenza n. 29027/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
HDI impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che, riformando in parte il Tribunale di Latina, aveva esteso a carico di HDI l'obbligo di corresponsione di somme dovute per il risarcimento di un'imbarcazione distrutta da incendio (C 82.000,00 per Cattolica, C 38.000,00 per Iacovino). Le questioni disciplinate dal ricorso riguardavano: (i) presunta nullità per difetto di contraddittorio relativo alla notifica nei confronti della curatela del fallimento di Adriano Dall'Aglio; (ii) tardività degli appelli di Cattolica e Iacovino; (iii) illegittimità dell'azione surrogatoria in ragione del fallimento di uno dei soci; (iv) efficacia esterna della quietanza/cessione rilasciata dallo Iacovino a Cattolica; (v) superamento del massimale di polizza per effetto di "mala gestio" dell'assicuratore e conseguente obbligo di indennizzo oltre il massimale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso (primo, secondo, terzo e quarto) ritenendoli infondati o inammissibili: ha escluso la necessità di integrazione del contraddittorio in favore della curatela (perché l'accertamento del credito è materia del giudice delegato fallimentare e l'eccezione sarebbe di interesse esclusivo del terzo interessato), ha ritenuto corretta la decorrenza del termine di impugnazione (la notificazione personale della sentenza non fa decorrere il termine breve se la parte era rappresentata da procuratore), ha confermato la possibilità di surrogazione in capo a Cattolica per l'inerzia del coobbligato non fallito e ha ritenuto che la quietanza avesse valore soltanto nel rapporto interno tra assicurato e assicuratore salvo la preventiva notifica al debitore per efficacia verso terzi. Tuttavia, la Corte ha accolto parzialmente il quinto motivo: ha ritenuto che, quando il credito del danneggiato eccedeva già al momento del sinistro il massimale di polizza, il danno da "mala gestio" propria deve essere liquidato con una somma pari agli interessi legali sul massimale, salvo che sia provato un maggior pregiudizio ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata nella parte relativa alla liquidazione per "mala gestio" e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, diversa composizione, per nuovo esame e determinazione dell'indennizzo secondo il principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
Riconosciuta la possibilità per il creditore (o per l'assicuratore surrogatosi) di agire in surrogazione nella posizione di uno solo dei coobbligati quando gli altri siano rimasti inattivi; applicata per giustificare l'iniziativa processuale di Cattolica nei confronti dell'assicuratore
Richiamato come fondamento della surrogazione dell'assicuratore che ha corrisposto l'indennizzo; la Corte ha precisato che la surrogazione opera "fino alla concorrenza dell'ammontare" dell'indennizzo
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la cessione di crediti produce effetti nei confronti del debitore ceduto solo dopo la notifica dell'atto, giustificando la valutazione che la quietanza avesse efficacia esterna solo se notificata al debitore
Richiamato nelle contestazioni circa la responsabilità dei soci dopo l'estinzione della società; la Corte ha interpretato le regole della comunione successoria tra soci e l'indipendenza dell'azione di ciascun coobbligato
Fissata la regola che, in presenza di "mala gestio" propria e di massimale già incapiente al momento del sinistro, l'indennizzo per l'inadempimento dell'assicuratore è determinato negli interessi legali sul massimale, salvo prova di maggior danno ai sensi del comma 2
Codice di procedura civile, art. 325
Riferito al termine breve per proporre l'appello; la Corte ha confermato che la notificazione personale della sentenza non fa decorrere il termine breve se la parte era rappresentata da procuratore e la notificazione non è stata effettuata al difensore
Codice di procedura civile, art. 102
Richiamato rispetto all'integrazione del contraddittorio verso la curatela fallimentare; la Corte ha ritenuto non necessaria l'integrazione, stante l'inammissibilità dell'accertamento del credito nel giudizio ordinario e l'interesse proprio del fallimento
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), artt. 31, 42, 43
Richiamati nelle questioni relative agli effetti del fallimento di uno dei soci sulla legittimazione all'azione; la Corte ha ritenuto che il fallimento incida sulla legittimazione del creditore fallimentare, ma non osti alla surrogazione quando l'altro coobbligato è rimasto inattivo
Codice di procedura civile, art. 112
Invocato dalla ricorrente per contestare decisioni "extra petita"; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per carenze espositive e processuali
Massime di principio
- La notifica della sentenza a fini esecutivi effettuata personalmente alla controparte non fa decorrere il termine breve di impugnazione se la parte era costituita tramite procuratore e la notificazione non è stata eseguita al difensore: per far decorrere il termine breve occorre la notifica al procuratore.
- Le eccezioni relative a difetti di notifica o contraddittorio (eccezioni de iure tertii) possono essere sollevate soltanto dalla parte direttamente pregiudicata; un altro convenuto non può fondatamente invocarle per ottenere nullità processuali.
- La dichiarazione di fallimento di uno dei debitori può incidere sulla legittimazione del creditore alla surrogazione, ma l'inerzia del coobbligato non fallito può consentire a terzi di esercitare la surrogazione nei suoi confronti (azione individuale a tutela della cosa comune).
- La quietanza o la cessione di crediti tra danneggiato e assicuratore produce effetti verso il debitore ceduto solo dopo la notifica dell'operazione al debitore (art. 1264 c.c.); in mancanza di tale notifica la cessione non ha efficacia verso il debitore.
- La "mala gestio" dell'assicuratore può ingenerare responsabilità oltre il massimale, ma quando il credito del danneggiato eccedeva già il massimale al momento del sinistro la giurisprudenza di legittimità limita il ristoro del danno da mala gestio propria alla corresponsione degli interessi legali sul massimale, salvo prova di un maggior pregiudizio ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
- Per ottenere il riconoscimento di danni per "mala gestio" propria occorre che la relativa domanda sia specificamente dedotta e provata nel processo; la mancata deduzione o la carenza di allegazione può rendere la censura inammissibile per vizio procedurale.
- L'accertamento e la liquidazione di un credito nei confronti della massa fallimentare devono essere svolti nell'ambito del procedimento fallimentare (giudice delegato); conseguentemente alcune azioni che incidono direttamente sul patrimonio fallimentare possono essere improcedibili nel giudizio ordinario.
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