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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30063/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel procedimento cautelare reale era stato emesso, su richiesta della parte civile, un decreto di sequestro conservativo sui beni dell'imputato, indagato/imputato per truffa e appropriazione indebita in danno della stessa parte civile. Il Tribunale del riesame ha però annullato il sequestro e disposto il dissequestro dei beni. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo in via preliminare il riconoscimento della propria legittimazione a impugnare, sostenendo che l'assetto normativo che le preclude il ricorso determinerebbe un vuoto di tutela e sarebbe incompatibile con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., oltre che con l'art. 6 CEDU e l'art. 1 Prot. add. Ha quindi dedotto vari vizi dell'ordinanza del riesame: motivazione apparente e violazione di legge in tema di fumus commissi delicti; erronea valutazione del periculum; indebita sovrapposizione tra il credito risarcitorio della parte civile e i crediti dei terzi; carenza di motivazione sul quantum e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza; omesso confronto con le alienazioni immobiliari successive alla costituzione di parte civile. In via subordinata ha chiesto la rimessione della questione alle Sezioni Unite o la sollevazione di questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione fosse già stata risolta in senso negativo dalle Sezioni Unite, che hanno escluso la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame che annulli o revochi il sequestro conservativo disposto in suo favore. La Corte ha richiamato anche l'orientamento secondo cui la parte civile è legittimata a ricorrere solo quando sia stata omessa la notifica dell'udienza di riesame, e solo per dedurre la nullità derivante dalla lesione del diritto di intervento. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha escluso l'illegittimità del sistema, evidenziando che la tutela della vittima resta assicurata dal complessivo assetto processuale penale e civile. Ne sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 316 c.p.p.

    Disciplina il sequestro conservativo richiesto a garanzia del credito risarcitorio; la Corte richiama la norma nel quadro della legittimazione della parte civile e della tutela cautelare reale, ma ne esclude una lettura che attribuisca alla parte civile un autonomo potere di ricorso per cassazione contro l'annullamento in riesame.

  • art. 318 c.p.p.

    È richiamato come norma che regola i rimedi avverso il sequestro conservativo; la Corte afferma che il sistema non consente alla parte civile di ricorrere per cassazione contro l'ordinanza di riesame che annulla o revoca il sequestro, salvo l'ipotesi di mancato avviso dell'udienza.

  • art. 324 c.p.p.

    È evocato nei motivi di ricorso in relazione al controllo del riesame e alla motivazione del provvedimento cautelare reale.

  • art. 325 c.p.p.

    Norma sui ricorsi per cassazione avverso le misure cautelari reali, interpretata nel senso che non attribuisce alla parte civile una generale legittimazione a impugnare l'annullamento o la revoca del sequestro conservativo.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato per censurare la motivazione del provvedimento impugnato; la Corte non entra nel merito delle doglianze perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte ricorda che, se la parte civile non ha ricevuto l'avviso dell'udienza di riesame, può ricorrere per cassazione soltanto per far accertare la nullità conseguente alla lesione del diritto di intervento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È la base procedurale della trattazione de plano del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    La Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale, esclude che la limitazione dei mezzi di impugnazione della parte civile nel sequestro conservativo violi il diritto di difesa e di tutela giurisdizionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che il principio del doppio grado di giurisdizione non opera come garanzia generale per ogni provvedimento, ma solo nei limiti riconosciuti dall'ordinamento.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione alla conformità del sistema alla CEDU; la Corte nega che sussista contrasto con gli standard convenzionali evocati.

  • art. 6 CEDU

    Evocato dalla parte civile a sostegno della legittimazione all'impugnazione; la Corte richiama l'orientamento secondo cui il sistema complessivo assicura tutela sufficiente alla vittima del reato.

  • art. 1 Prot. add.

    Richiamato dalla parte civile con riferimento alla garanzia patrimoniale del credito; la Corte non ne ricava un diritto autonomo di impugnazione in cassazione.

  • art. 82, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dalla Corte costituzionale per evidenziare che, in caso di revoca della costituzione di parte civile, il danneggiato può far valere i propri diritti in sede civile.

  • art. 75, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla Corte costituzionale per affermare che la sospensione del processo civile non priva il danneggiato della possibilità di agire in sede propria, anche cautelarmente.

  • art. 56 c.p.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • La parte civile che abbia chiesto e ottenuto un sequestro conservativo non ha, di regola, legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza del riesame che annulli o revochi la misura.
  • L'unica eccezione rilevante è la mancata notificazione dell'udienza di riesame: in tal caso la parte civile può ricorrere solo per dedurre la nullità derivante dalla lesione del diritto di intervento ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • La limitazione dei mezzi di impugnazione nel settore del sequestro conservativo non viola, di per sé, il diritto di difesa né il diritto alla tutela giurisdizionale, poiché il sistema processuale penale e civile offre complessivamente strumenti adeguati di protezione del credito risarcitorio.
  • Nel giudizio di legittimità sui provvedimenti cautelari reali, le censure di merito sulla motivazione, sul fumus o sul periculum non sono esaminabili se manca la legittimazione della parte ricorrente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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