Cassazione Penale, Sentenza n. 28430/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un soggetto già condannato per reati contro il patrimonio, con sentenza divenuta irrevocabile, ha proposto incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale competente chiedendo, in via cumulativa, la rinnovazione delle notifiche dell'ordine di carcerazione, la declaratoria di non eseguibilità o inefficacia del titolo esecutivo e la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna. Ha dedotto di non aver mai ricevuto personalmente l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., il decreto di citazione a giudizio, la sentenza e, in via subordinata, ha contestato la regolarità della notifica dell'ordine di esecuzione eseguita al difensore munito di procura speciale. Il Tribunale ha respinto la richiesta di rinnovazione notifiche e dichiarato inammissibile il resto dell'istanza. Con il ricorso per cassazione il condannato ha denunciato inosservanza o erronea applicazione di legge, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse illegittimamente ritenuto inammissibile la questione relativa alla sua effettiva conoscenza del processo e che tale censura dovesse essere esaminata ai fini della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. La Procura generale ha invece chiesto l'annullamento con rinvio, ritenendo non esaminata la questione di nullità del titolo esecutivo per mancata conoscenza del processo ai sensi dell'art. 670 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla pretesa irregolarità delle notifiche endoprocessuali, osservando che tali questioni erano ormai coperte da giudicato e che, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Lovric, le nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore in un processo celebrato in assenza non possono essere dedotte con incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., ma, al più, con richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.; tale rimedio non è però surrogabile mediante riqualificazione dell'incidente di esecuzione. Quanto alla notifica dell'ordine di esecuzione, la Corte ha rilevato che, pur essendo stata eseguita non personalmente al condannato ma al difensore munito di procura speciale, non sussisteva un interesse concreto e attuale a censurarla, poiché il difensore aveva comunque tempestivamente presentato istanza per misure alternative. In assenza di pregiudizio processuale, il ricorrente era privo di interesse ad impugnare. Conseguentemente, è stata confermata la decisione del giudice dell'esecuzione e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini è richiamata come vizio dedotto dalla difesa, ma la Corte la considera questione endoprocessuale ormai coperta da giudicato e non deducibile con incidente di esecuzione.
La restituzione nel termine è indicata dalla difesa come rimedio per recuperare il termine di appello, ma la Corte esclude che la questione potesse essere trattata tramite incidente di esecuzione o riqualificazione del rimedio proposto.
L'incidente di esecuzione non è il mezzo per far valere nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione in un processo celebrato in assenza, una volta intervenuto il giudicato.
È indicato come unico rimedio esperibile per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivata dalle nullità della citazione, in luogo dell'incidente di esecuzione.
La Corte richiama il principio secondo cui l'incidente di esecuzione non può essere riqualificato in richiesta di rescissione del giudicato, per la diversità strutturale e funzionale tra i due rimedi.
La norma richiede la notifica dell'ordine di esecuzione al condannato e al difensore; nel caso concreto la notifica al solo difensore munito di procura speciale è stata ritenuta equipollente a quella personale, ai fini della verifica dell'interesse ad impugnare.
Massime di principio
- Le nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore in un processo celebrato in assenza non possono essere fatte valere, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con incidente di esecuzione, ma soltanto mediante richiesta di rescissione del giudicato nei casi previsti dalla legge.
- L'incidente di esecuzione non è suscettibile di riqualificazione in domanda di rescissione del giudicato quando le due istanze abbiano natura e funzione profondamente diverse.
- Le questioni endoprocessuali relative alle notifiche degli atti del procedimento, una volta formatosi il giudicato, non sono più deducibili in sede esecutiva.
- L'interesse ad impugnare nel processo penale richiede un pregiudizio concreto, attuale e processuale, e manca quando dalla decisione contestata non derivi per il ricorrente alcuna utilità pratica o alcun miglioramento della sua posizione.
- La notifica dell'ordine di esecuzione al difensore munito di specifica procura speciale può essere valutata come equipollente, ai fini della tutela processuale del condannato, quando non sia dimostrato un concreto pregiudizio derivante dall'assenza di notificazione personale.
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