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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32735/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) relativa agli anni d'imposta 2014 e 2015. Le censure in cassazione contestavano: 1) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la natura fittizia delle operazioni fatturate, denunciando l'uso di elementi estrinseci tratti dagli accertamenti della Guardia di Finanza (irreperibilità di amministratori, assenza di sede, natura di "cartiera" della società emittente) e sostenendo che alcuni pagamenti (es. assegno del 15/12/2015) dimostrerebbero l'effettività delle prestazioni; 2) errata applicazione della legge penale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproducessero motivi già esaminati e ritenuti infondati dal giudice d'appello, risultando non specifiche. Sul merito delle questioni sostanziali, il Collegio ha confermato il principio secondo cui per configurare il reato con fatture inesistenti occorre dimostrare l'esistenza degli emittenti e l'effettività delle prestazioni; nel caso concreto i giudici di merito hanno tratto dalla pluralità di elementi indiziari (impossibilità tecnica delle prestazioni, elementi sintomatici della natura di "cartiera", irrilevanza dell'irreperibilità degli amministratori) prova della inesistenza oggettiva delle opere fatturate. È stata ritenuta corretta l'acquisizione dei p.v.c. della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 493 c.p.p. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è stato motivato con l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare il beneficio (la mera incensuratezza non è sufficiente). La mancata richiesta della sospensione condizionale nel giudizio di merito impedisce di dolersi della sua mancata concessione in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 1, comma primo, lett. a) e art. 2

    Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti richiede la dimostrazione dell'esistenza degli emittenti e dell'effettività delle prestazioni; distingue operazioni "oggettivamente" inesistenti (materialmente non avvenute) da operazioni "giuridicamente" inesistenti o fittizie sul piano economico.

  • Codice di procedura penale

    I p.v.c. redatti dalla Guardia di Finanza sono acquisibili e possono costituire prova dei fatti; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tali atti come elementi indiziari a fondamento della decisione di merito.

  • Codice di procedura penale

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in cassazione.

Massime di principio

  • In i reati basati su fatture per operazioni inesistenti è essenziale provare sia l'esistenza del soggetto emittente sia l'effettiva esecuzione delle prestazioni; l'assenza di sede, l'irreperibilità degli amministratori e altre anomalie societarie possono costituire elementi indiziari rilevanti per dichiarare l'inesistenza oggettiva delle operazioni.
  • I p.v.c. della Guardia di Finanza, acquisiti ai sensi dell'art. 493 c.p.p., sono utilizzabili come prova consolidata e non possono essere disattesi in cassazione se i giudici di merito li hanno valutati congruamente.
  • La contestazione che qualche fattura sia stata pagata (es. tramite assegno) non esclude automaticamente l'esistenza di fatture fittizie, soprattutto se l'imputazione riguarda più operazioni distribuite su anni diversi; il giudice valuta il quadro complessivo delle prove.
  • Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e non meramente ripetitive di argomentazioni già esaminate in appello: i motivi che non introducono novità sostanziali sono dichiarati inammissibili.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede l'esistenza di elementi positivi e non può basarsi solamente sulla mera incensuratezza; il diniego è adeguatamente motivato se si richiama l'assenza di fatti positivi a favore dell'imputato.
  • La mancata richiesta di benefici (es. sospensione condizionale) nel giudizio di merito preclude al ricorrente di impugnare la loro mancata concessione per la prima volta in cassazione.

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