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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46123/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Ancona il 20/11/2015. L'istanza di revisione si basava su censure rivolte alla motivazione della sentenza (critiche circa le argomentazioni del giudice) e su documenti/informazioni aggiuntive trasmesse successivamente (nota manoscritta e tre immagini). La Corte d'appello dell'Aquila ha ritenuto che le censure non prospettassero ragioni riconducibili ai casi tipizzati dall'art. 630 c.p.p. e che eventuali questioni relative alla mancata conoscenza del procedimento dovessero essere proposte con incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso (impugnazione) proposto personalmente dalla detenuta avverso l'ordinanza della Corte d'appello. Ha ritenuto che, dopo le modifiche legislative (legge 23/6/2017 n.103), gli atti di impugnazione debbano essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e quindi non possano essere proposti dalla parte personalmente. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa emersi dall'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che le censure proposte dalla ricorrente riguardavano la motivazione della sentenza di condanna e non prospettavano ragioni riconducibili ai casi tassativi previsti dall'art. 630 per la revisione; pertanto l'istanza di revisione è inammissibile se non fondata sulle ipotesi previste da tale norma.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Per questioni attinenti alla mancata conoscenza del procedimento la Corte ha indicato che la via processuale corretta è l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., non la revisione ex art. 630, quando si tratta di rilevare vizi connessi all'esecuzione o alla conoscenza degli atti.

  • art. 658, comma 5, cod. proc. pen.

    La Corte d'appello ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi di tale disposizione, facendo ricadere la valutazione finale sull'organo di legittimità.

  • artt. 571 e 613 cod. proc. pen., modificati dalla legge 23/6/2017 n.103

    Dopo le modifiche normative è richiesto che gli atti di impugnazione siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. La presentazione personale dell'impugnazione dalla parte è quindi inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma è stata applicata per irrogare alla ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nell'impugnazione.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in tema di valutazione dei profili di colpa ai fini della liquidazione della sanzione pecuniaria; usata come parametro giurisprudenziale per giustificare l'applicazione della sanzione.

Massime di principio

  • La revisione della sentenza penale è ammessa solo per i casi tassativi indicati dall'art. 630 c.p.p.; critiche generiche alla motivazione non costituiscono di per sé motivo di revisione.
  • Problemi relativi alla mancata conoscenza del procedimento o ad aspetti connessi all'esecuzione devono essere proposti con l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., non tramite istanza di revisione.
  • Dopo la legge n.103/2017, le impugnazioni in Cassazione devono essere sottoscritte da difensori iscritti nell'albo speciale: un atto proposto personalmente dalla parte è inammissibile e comporta rischio di condanna per spese e sanzioni pecuniarie.
  • Documenti o elementi nuovi allegati tardivamente alla precedente impugnazione non sostituiscono l'esigenza di seguire la corretta via processuale e potrebbero non evitare l'inammissibilità se la forma o il titolo dell'impugnazione è errato.
  • Prima di proporre rimedi straordinari (revisione) è opportuno valutare attentamente la natura del vizio e il rimedio processuale appropriato (revisione vs incidente di esecuzione vs altri mezzi impugnatori).

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