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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25309/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 22/11/2021 del Tribunale di Catania che aveva rigettato la loro richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di un manufatto realizzato senza permesso di costruire in violazione dell'art. 7 della L. 47/1985. Hanno dedotto (1) violazione dell'art. 27, comma 1 Cost., perché al momento del reato (17/03/2005) non erano né proprietari del terreno né esecutori delle opere e, inoltre, non sono gli attuali possessori, quindi impossibilità materiale di eseguire la demolizione; (2) violazione del principio di proporzionalità dell'ordine in relazione a condizioni abitative, di salute ed economiche, al tempo decorso e alle dimensioni dell'abuso, elementi che a loro dire il giudice non avrebbe valutato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: l'ordine di demolizione, emesso in esecuzione della sentenza di applicazione della pena pronunciata su richiesta ex art. 444 c.p.p., è legittimo e non poteva essere sindacato in sede esecutiva con questioni attinenti alla responsabilità penale già decisa con giudicato; le contestazioni circa il trasferimento della proprietà e la perdita di possesso anteriori al reato non sono fatti sopravvenuti e dovevano essere dedotte in sede di cognizione o, in ipotesi, con istanza di revisione (prove scoperte/non valutate). Il motivo sulla proporzionalità è inammissibile perché non era stato dedotto nell'incidente di esecuzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 27, comma 1

    Invocata dai ricorrenti per sostenere il divieto di responsabilità penale per fatto altrui; la Corte ha ritenuto che la questione della responsabilità penale, essendo già decisa con giudicato, non possa essere riformulata in sede esecutiva se non con fatti sopravvenuti o con strumenti di cognizione (es. revisione).

  • Legge 47/1985, art. 7

    Norma richiamata quale fondamento dell'illegittimità edilizia e dell'ordine di demolizione; la Corte ha confermato la legittimità dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza penale.

  • Codice di procedura penale, art. 444

    La sentenza di applicazione della pena pronunciata su richiesta delle parti (patteggiamento) non può vedere rivista la qualificazione giuridica del fatto dai medesimi soggetti, salvo i casi di palese incongruità; ciò riduce la possibilità di contestare successivamente la responsabilità penale in sede esecutiva.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per l'onere delle spese e per il versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza (Cass., Sez. 3, n. 3456/2012 - Oliva)

    Richiamata per il principio secondo cui l'ordine di demolizione, pur essendo sanzione collegata alla sentenza, può essere revocato ove risulti incompatibile con atti della pubblica amministrazione (es. condono o titolo abilitativo) ma non sulla base di questioni di responsabilità penale già decise.

  • Giurisprudenza (Sez. U., 26/9/2001, Pisano)

    Richiama il concetto di prova nuova ai fini della revisione (prova scoperta, non acquisita o acquisita ma non valutata), che dovrebbe essere utilizzata per sindacare una condanna definitiva piuttosto che la sede esecutiva.

Massime di principio

  • Le questioni attinenti alla responsabilità penale già definite con giudicato non sono sindacabili in sede esecutiva, salvo fatti sopravvenuti che incidano sull'esecuzione.
  • Il trasferimento di proprietà o la perdita di possesso anteriori al reato sono questioni di merito che devono essere dedotte in sede di cognizione o, se emergono prove nuove, in sede di revisione, non nell'incidente di esecuzione.
  • La sentenza pronunciata su richiesta delle parti (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) limita le contestazioni successive sulla qualificazione giuridica del fatto da parte delle stesse parti, salvo casi di palese incongruità.
  • L'ordine di demolizione può essere revocato dal giudice dell'esecuzione solo se esistono atti della pubblica amministrazione o pronunce del giudice amministrativo che rendano la demolizione assolutamente incompatibile (es. sanatoria, titolo abilitativo), non per rilievi sulla colpevolezza già giudicata.
  • Le eccezioni relative al principio di proporzionalità o alle condizioni personali vanno tempestivamente dedotte nell'incidente di esecuzione; se omesse, possono essere valutate solo in sede diversa se fondate su nuovi elementi.

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