Cassazione Penale, Ordinanza n. 19573/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva reiterata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 19/11/2024. L'unico motivo deduceva la mancata esclusione della circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, c.p., sostenendo in sostanza che la relativa valutazione non fosse corretta. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva applicato correttamente i principi di legittimità: la recidiva non può essere affermata o esclusa in base alla sola gravità dei fatti e al tempo in cui sono stati commessi, ma richiede una valutazione concreta, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., del rapporto tra il reato per cui si procede e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa attività delittuosa esprima una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno nel reato sub iudice.
Norme richiamate
La circostanza aggravante della recidiva reiterata va valutata dal giudice di merito in concreto, non in modo automatico, verificando la persistenza di una inclinazione al delitto e il suo rilievo causale rispetto al nuovo reato.
I criteri di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto devono essere utilizzati per apprezzare il rapporto tra il nuovo reato e le precedenti condanne ai fini della recidiva.
Massime di principio
- La recidiva non può essere esclusa o riconosciuta sulla base del solo dato formale della gravità dei fatti pregressi o della distanza temporale tra i reati, ma richiede una motivazione concreta e individualizzata.
- Ai fini della recidiva, il giudice deve accertare se le precedenti condanne siano indice di una perdurante inclinazione a delinquere e se abbiano inciso come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
- Una censura di legittimità sulla recidiva è infondata quando la sentenza impugnata mostri di avere effettivamente svolto la valutazione in concreto richiesta dalla giurisprudenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, se disposta dal giudice.
- rami=[
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19507/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19508/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19509/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19510/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19511/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19512/2025 del 26/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →