Sentenza n. 411/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma quanto al ricorso n. 44 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per La Sicilia (sezione Terza) n. 1892/2024, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 1135 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione Terza) n. 1892/2024, come corretta con il decreto collegiale del medesimo TAR n. 546/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: capo della sentenza del TAR Sicilia n. 1892/2024, come corretto dal decreto collegiale n. 546/2025, relativo alla condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al resistente (ricorrente originario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell'Interno ha proposto due appelli, riuniti perché rivolti contro la medesima decisione, sebbene il secondo riguardasse anche il decreto di correzione dell'errore materiale. Con unico motivo comune ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 133 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il TAR non avrebbe potuto regolare le spese ponendole a carico di un'Amministrazione statale soccombente, poiché il privato vittorioso era ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Secondo l'appellante, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi nel processo civile, non vi sarebbe luogo alla condanna alle spese, in quanto il pagamento finirebbe per essere effettuato da un'Amministrazione dello Stato in favore di altra Amministrazione statale.
La decisione
Il CGARS ha preliminarmente riunito i due appelli. Nel merito li ha respinti. Ha ritenuto che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la regolazione delle spese processuali siano istituti distinti e complementari: la prima disciplina la liquidazione degli onorari e delle spese del difensore e l'anticipazione o prenotazione a debito degli oneri processuali; la seconda deve essere effettuata secondo il principio della soccombenza. Nei giudizi amministrativi, l'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 impone che, quando la parte soccombente non ammessa al patrocinio sia condannata alla rifusione delle spese in favore della parte ammessa, il pagamento sia eseguito in favore dello Stato. Tale disposizione è applicabile anche quando la parte soccombente è un'Amministrazione statale, non ravvisandosi indici normativi contrari. La condanna consente il recupero, in favore del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa, delle somme anticipate per la difesa del soggetto ammesso al patrocinio; l'art. 134 opera invece come meccanismo residuale di rivalsa quando il recupero ai sensi dell'art. 133 non abbia luogo. Il diverso orientamento della Corte di cassazione è stato ritenuto riferibile al processo civile e non decisivo per il processo amministrativo, anche in considerazione dell'autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa. Non sono state regolate le spese del grado d'appello, poiché l'appellato non si è costituito.
Norme richiamate
L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa
Disciplina la liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; tale liquidazione è distinta dalla regolazione delle spese tra le parti.
Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario
Nel processo amministrativo individua gli effetti finanziari dell'ammissione al patrocinio, distinguendo tra spese prenotate a debito e spese anticipate dall'erario.
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
Impone la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza e stabilisce che il pagamento sia effettuato in favore dello Stato; la disposizione si applica anche nei giudizi amministrativi in cui la parte soccombente sia un'Amministrazione statale.
Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa
Prevede un meccanismo residuale di rivalsa sulla parte ammessa al patrocinio quando lo Stato non abbia recuperato le spese ai sensi dell'art. 133.
È richiamato dall'appellante in relazione alla prenotazione a debito delle spese delle Amministrazioni statali, ma non esclude, secondo il CGARS, la regolazione delle spese ai sensi dell'art. 133.
art. 20 l. n. 205/2000 e art. 53-bis l. n. 186/1982
A decorrere dall’anno 2001 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all’autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata «Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali»
Confermano l'autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa e rafforzano la destinazione delle somme recuperate al relativo bilancio autonomo.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l'ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato non esclude la pronuncia sulla regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
- La liquidazione degli onorari e delle spese al difensore della parte ammessa al patrocinio e la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese sono istituti distinti e complementari.
- Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese deve disporre, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
- L'art. 133 d.P.R. n. 115/2002 si applica anche nei giudizi amministrativi in cui la parte soccombente sia un'Amministrazione statale e la parte vittoriosa sia un privato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
- L'art. 134 d.P.R. n. 115/2002 configura un meccanismo residuale di rivalsa sulla parte ammessa al patrocinio, destinato a operare quando lo Stato non abbia recuperato le spese mediante la condanna prevista dall'art. 133.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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