Sentenza del 03/02/2016 n. 2090 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento e rettifica del valore dell’avviamento di un’azienda di lavori edili ceduta con atto del 20 novembre 2001, registrato il 5 dicembre 2001: l’Ufficio aveva elevato l’avviamento dichiarato da Euro 46.481,12 a Euro 368.750,00, lasciando invariato il valore delle attrezzature, e aveva liquidato maggiore imposta complementare di registro, interessi e sanzioni. I contribuenti hanno censurato la sentenza della CTR del Lazio n. 158/38/09, depositata l’8 giugno 2009, che aveva accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia e ridotto di un terzo il valore accertato. Con il primo motivo hanno denunciato l’uso di una valutazione equitativa anziché dei criteri legali del valore venale in comune commercio, oltre a carenze motivazionali. Con il secondo hanno sostenuto che l’Ufficio, in appello, avesse integrato ex post la motivazione insufficiente dell’avviso, in violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, estraneo ai precedenti gradi di giudizio. Ha rigettato i ricorsi contro l’Agenzia delle Entrate: il primo motivo era inammissibile perché cumulava censure diverse senza un quesito e un momento di sintesi idonei, come richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis; il secondo era inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati il contenuto essenziale dell’avviso e quello dell’atto d’appello necessari a verificare la dedotta integrazione della motivazione. La Corte ha precisato che la stima dell’avviamento è un giudizio estimativo, non una decisione secondo equità sostitutiva, e che il relativo apprezzamento è sindacabile in cassazione sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della motivazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Ministero.
Norme richiamate
Nella controversia in esame, avente ad oggetto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio depositata anteriormente al 4 luglio 2009, risulta ancora applicabile, ratione temporis, l'art. 366 bis c.p.c., il motivo deve ritenersi inammissibile.
Per le sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 si applicava il requisito allora previsto dall’art. 366-bis c.p.c.; la mancata formulazione adeguata del quesito di diritto e, per la censura motivazionale, del momento di sintesi comportava l’inammissibilità.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52
Tratto comune alle denunciate ipotesi di violazione di norme di diritto, nell'assunto dei ricorrenti, è che la decisione impugnata sarebbe pervenuta alla valutazione dell'avviamento commerciale dell'azienda oggetto di cessione sulla base di un'inammissibile valutazione di tipo equitativo, anzichè secondo le specifiche disposizioni del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, che richiedono la valutazione del valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, secondo il valore venale in comune commercio.
La rettifica del valore dell’azienda, incluso l’avviamento, deve riferirsi al valore venale in comune commercio. La stima dell’avviamento resta però un apprezzamento estimativo del giudice e non equivale, per ciò solo, a una decisione secondo equità sostitutiva.
Essa, "in quanto frutto di un giudizio estimativo, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la c.d. equità sostitutiva, che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. In relazione ad essa non è, pertanto, utilizzabile la violazione dell'art. 113 c.p.c. , comma 2".
La valutazione estimativa dell’avviamento non costituisce equità sostitutiva e non può essere censurata, in quanto tale, come violazione dell’art. 113, secondo comma, c.p.c.
Rientrando il suddetto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c. , la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della corrispondente motivazione.
Nella stima dell’avviamento il giudice esercita i propri poteri di valutazione delle prove; in cassazione il giudizio è controllabile, secondo la pronuncia, per carenza o inadeguatezza della motivazione.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
I contribuenti invocavano la norma per contestare la motivazione dell’avviso e la sua presunta integrazione successiva. La Corte non ha deciso nel merito tale questione: il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non erano stati riportati i contenuti essenziali dell’avviso e dell’atto d’appello.
Massime di principio
- La valutazione dell’avviamento è un giudizio estimativo: non è automaticamente una decisione secondo equità sostitutiva. La stima deve tuttavia essere riferita ai criteri legali applicabili e, in sede di legittimità, la censura deve indicare in modo specifico la carenza o l’inadeguatezza della motivazione.
- Nel ricorso per cassazione occorre rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis. Quando la disciplina richiede un quesito di diritto e un momento di sintesi per il vizio motivazionale, non è sufficiente accumulare più censure in una sola formulazione generica.
- Chi denuncia che l’Amministrazione abbia integrato in appello la motivazione dell’atto impositivo deve riportare nel ricorso per cassazione il contenuto essenziale sia dell’atto impugnato sia dell’atto d’appello, così da consentire il controllo sulla censura senza ricercare autonomamente i documenti.
- La notifica del ricorso per cassazione a un’amministrazione che non è stata parte dei precedenti gradi comporta, nel caso deciso, l’inammissibilità del ricorso nei suoi confronti.
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